Close Menu
UGL Sicurezza CivileUGL Sicurezza Civile

    Iscriviti alla nostra newsletter!

    Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato!

    What's Hot

    Licenziamento illegittimo? Il risarcimento non è sempre uguale

    12/06/2025

    Licenziamento per inidoneità fisica

    12/06/2025

    Come funziona la naspi nel 2025

    06/06/2025
    Facebook Instagram
    UGL Sicurezza CivileUGL Sicurezza Civile
    • Contatti
    • Chi siamo
    • I nostri autori
    • Cookie Policy (UE)
    • Informativa Privacy
    Facebook X (Twitter) Instagram
    ISCRIVITI
    • Home
    • Chi siamo
    • Contatti
    • Approfondimenti
      • Informazioni utili per i lavoratori
      • Informazioni utili vigilanza privata
      • Notizie
      • Comunicazioni sindacali
    • Link utili
    • Archivio digitale
    • Convenzioni
      • Flare web
    Facebook X (Twitter) Instagram
    ISCRIVITI
    UGL Sicurezza CivileUGL Sicurezza Civile
    Home » Basta una bugia per essere licenziati?
    Informazioni utili per i lavoratori

    Basta una bugia per essere licenziati?

    Alessandro CardinaleBy Alessandro Cardinale28/01/2025Updated:16/02/2025Nessun commento2 Mins Read
    Condividi Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Reddit Telegram Email
    basta una bugia per essere licenziati
    Condividi
    Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

    Il cosiddetto vincolo fiduciario è alla base del rapporto tra dipendente e datore di lavoro. È sufficiente una bugia per farlo venire meno?

    Indice dei contenuti

    Toggle
    • Il fatto
    • Basta una bugia?
    • La decisione dei giudici
    • Conclusioni

    Il fatto

    Il caso che analizziamo in questo articolo, riguarda un lavoratore che ha impugnato il licenziamento, intimatogli per aver mentito al proprio datore di lavoro, fino alla Cassazione che ha confermato la legittimità del provvedimento. Tutto è nato dalla giustificazione, fornita telefonicamente, per non essersi presentato al lavoro.

    Basta una bugia?

    La gravità della menzogna raccontata, sta nel fatto che il lavoratore ha giustificato la sua assenza motivandola con dei problemi di salute della propria compagna; aveva inoltre rassicurato l’azienda sul fatto che, in caso di necessità, si sarebbe comunque recato al lavoro. In realtà il dipendente era partito il giorno prima con un aereo, allontanandosi così dalla provincia in cui lavorava ed era quindi consapevole che l’indomani non sarebbe andato a lavorare.

    La decisione dei giudici

    Il tribunale ha confermato la fondatezza del licenziamento in tutti e tre i gradi di giudizio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 30613/2024, ha evidenziato che in questo caso non si è trattato di una semplice assenza ingiustificata, bensì di un vero e proprio abuso di fiducia che giustifica l’espulsione del lavoratore, anche perché quest’ultimo ricopriva il ruolo di responsabile nel punto vendita in cui lavorava.

    Conclusioni

    Al fine di non ledere il vincolo di fiducia con l’azienda, il dipendente deve sempre preoccuparsi di comportarsi con la massima trasparenza e deve evitare di raccontare bugie al proprio datore di lavoro. Come abbiamo visto, mentire al capo può costare il posto di lavoro, anche se lo si fa una sola volta.

    Share. Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email
    Previous ArticleSpesa al mercato con l’auto aziendale: licenziamento annullato
    Next Article Licenziamento per critiche all’azienda via mail
    Alessandro Cardinale
    • Website

    Related Posts

    Informazioni utili per i lavoratori

    Licenziamento per inidoneità fisica

    12/06/2025
    Informazioni utili per i lavoratori

    Come funziona la naspi nel 2025

    06/06/2025
    Informazioni utili per i lavoratori

    Regole della malattia

    03/06/2025
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    Ultimi articoli

    Tabelle retributive guardie giurate e servizi di sicurezza

    27/06/20242.020 Views

    Ticket licenziamento 2025

    03/02/2025846 Views

    Si può essere obbligati ad andare in pensione?

    08/06/2024561 Views
    Seguici sui social!
    • Facebook
    • Instagram
    Latest Reviews

    Iscriviti alla nostra newsletter!

    Non perderti i nostri articoli, iscriviti alla nostra newsletter!

    Gli articoli più letti

    Tabelle retributive guardie giurate e servizi di sicurezza

    27/06/20242.020 Views

    Ticket licenziamento 2025

    03/02/2025846 Views

    Si può essere obbligati ad andare in pensione?

    08/06/2024561 Views
    Da non perdere

    Licenziamento illegittimo? Il risarcimento non è sempre uguale

    12/06/2025

    Licenziamento per inidoneità fisica

    12/06/2025

    Come funziona la naspi nel 2025

    06/06/2025

    Iscriviti alla nostra newsletter!

    Non perderti i nostri articoli, iscriviti alla nostra newsletter!

    Facebook Instagram
    • Contatti
    • Chi siamo
    • I nostri autori
    • Cookie Policy (UE)
    • Informativa Privacy
    © 2025 UGL Sicurezza civile. Sito web e SEO a cura di Flare Web - Siti Web e SEO.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    UGL Sicurezza Civile
    Gestisci Consenso Cookie
    We use technologies like cookies to store and/or access device information. We do this to improve browsing experience and to show (non-) personalized ads. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
    Funzionale Sempre attivo
    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
    Preferenze
    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
    Statistiche
    L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
    Marketing
    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
    Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci {vendor_count} fornitori Per saperne di più su questi scopi
    Visualizza le preferenze
    {title} {title} {title}