La presenza di un caposquadra sul posto non esonera il datore di lavoro dalle responsabilità per gli eventuali infortuni dei propri dipendenti.
La sentenza
Con sentenza del 16 Febbraio 2022 n° 5415, la suprema corte ribadisce l’obbligo di fornire le opportune cautele ed avvertenze ai propri dipendenti, anche se le attività lavorative sono svolte in presenza di un caposquadra che ne supervisiona lo svolgimento.
Tale presenza infatti non esonera dall’obbligo di formazione ed informazione previsti dal Dlgs 81/2008, dalle attività di manutenzione e persino della presenza delle istruzioni d’utilizzo dei macchinari o strumenti adibiti alla prestazione d’opera.
Il caposquadra anche se inquadrato formalmente come preposto alla sicurezza delle attività lavorative potrebbe non avere la delega di responsabilità e pertanto gli effetti sulla mancata osservazione delle prescrizioni, ricadono comunque sul datore di lavoro.
In altre pronunce ed anche in assenza di un preposto o caposquadra, la legge ha previsto la figura del preposto di fatto, spesso inquadrato tra quei lavoratori che sul campo si prendono la briga di dare disposizioni agli altri o sono comunque più esperti rispetto ad altri, rendendo però ancora una volta il datore di lavoro il soggetto al quale sono in capo gli obblighi di legge e sicurezza.
Casi specifici
Nella vigilanza privata possono essere riconosciuti come tali i capo equipaggio dei furgoni blindati, i colleghi che lasciano disposizioni e consegne al cambio turno fuori dalle disposizioni di servizio, i capiturno, i responsabili di postazione e qualunque altra figura abbia una sorta di preminenza sugli altri lavoratori, anche sulla base di una maggiore esperienza lavorativa.
Resta il fatto che per principio ed in mancanza di specifica delega, ogni misura di prevenzione è in capo al datore di lavoro che deve prevedere e tentare di ridurre al minimo ogni rischio correlato all’attività lavorativa di un gruppo o di un singolo, obbligo che persiste fino alla presenza di specifiche prescrizioni che il lavoratore deve conoscere e rispettare in ogni caso, assolvendo appunto all’obbligo di formazione ed informazione.