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    Home » Categoria europea delle armi
    Informazioni utili vigilanza privata

    Categoria europea delle armi

    Alessandro CardinaleBy Alessandro Cardinale07/04/2024Updated:07/04/2024Nessun commento6 Mins Read
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    Categoria europea delle armi
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    Le armi da fuoco sono classificate in tre categorie, distinte secondo la più recente direttiva europea 2021/555, che è andata ad unificare le vecchie direttive del 2017 e del 1991, creando in alcuni casi un po’ di confusione. Scopriamo quali sono i criteri di distinzione e perché è importante conoscerli.

    Le armi “non armi”

    Secondo la direttiva, sono esclusi dalla definizione di arma da fuoco gli oggetti che “sono concepiti a fini di allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all’arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano essere utilizzati unicamente per tali scopi specifici”. Sono invece considerate “armi antiche” tutte le armi che “non siano comprese nelle categorie di cui alla parte II e che siano soggette alle legislazioni nazionali”.

     

    Definizioni

    La direttiva definisce “armi da fuoco corte” quelle la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm (o arma inferiore a 60 cm di lunghezza totale), mentre tutte le altre sono definite armi lunghe. L’arma semiautomatica, aldilà del fatto che sia corta o lunga, è quella chi si autoricarica dopo ogni sparo ma che necessita ogni volta di azionare nuovamente il grilletto. Al contrario, l’arma automatica è quello che si ricarica da sola, ma spara una raffica di proiettili con una singola attivazione del grilletto. Di altro tipo sono le “armi da fuoco a ripetizione”, poiché dopo ogni sparo devono essere ricaricate manualmente, come accade per le armi lunghe comunemente utilizzate dalle guardie giurate (dette fucile a pompa) nei servizi di scorta e trasporto valori. Nello specifico, il fucile utilizzato dalle guardie giurate deve obbligatoriamente essere “a canna liscia, a caricamento manuale o a funzionamento semiautomatico, con l’impiego esclusivo di munizionamento a palla unica, restando assolutamente vietato l’impiego delle munizioni spezzate” come stabilito dal D.M. 269/2010.

    categoria europea delle armi - pistola semiautomatica B5
    La pistola semiautomatica fa parte della categoria B5.

    La categoria A

    Rientrano in questa categoria tutte le armi proibite come ad esempio:

    • Armi automatiche o camuffate sotto forma di altri oggetti
    • Tutti i dispositivi da lancio e gli ordigni di uso militare
    • Tutte le munizioni non convenzionali (esplosive, perforanti, incendiarie) ad eccezione di quelle ad espansione destinate alle armi da caccia

    La categoria A si compone di nove tipi di armi ed il caso più controverso è rappresentato dalle A7 e A8, poiché non è ancora chiaro quali tipi di armi rientrino in queste due classificazioni. Secondo la norma, nella categoria A7 rientrano le armi da fuoco corte semiautomatiche che possono sparare più di 21 colpi senza necessità di ricarica, ma solamente se “un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi è inserito”.  Rientrano nella categoria A7 anche le armi lunghe semiautomatiche, che consentono di sparare 11 colpi senza ricaricare se “un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito”.

    Ancor più misteriosa è la categoria A8, ossia “le armi da fuoco lunghe semiautomatiche, vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate, che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi”. Va detto che ad oggi, il Banco Nazionale di Prova non ha ancora identificato nessuna arma che presenta le caratteristiche descritte nella categoria A8.

    Per terminare il discorso sulla categoria A, al punto 9 rientrano le armi da fuoco automatiche che vengono trasformate in semiautomatiche o qualsiasi altra arma rientrante nella categoria A che viene successivamente modificata al fine di sparare colpi a salve, sostanze irritanti, munizioni pirotecniche o anche se trasformata in arma da saluto o acustica.

     

    Armi soggette ad autorizzazione

    Nella categoria B rientrano le armi comunemente usate dalle guardie giurate o da altri soggetti dotati di porto d’armi per difesa personale, come revolver e pistole semiautomatiche. Va detto che le pistole semiautomatiche hanno cambiato categoria rispetto alle precedenti direttive, passando dalla vecchia B1 all’attuale B5 nella quale rientrano tutte le “armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a)”. I revolver invece ricadono nella categoria B1 ovvero le “semplici” armi da fuoco corte a ripetizione.

    Anche nella categoria B non mancano le classificazioni misteriose come ad esempio la B6 che include le “armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi”.

    Fucili basculanti
    Fucili basculanti usati per l’attività venatoria

    Armi soggette a dichiarazione

    Armi particolari come quelle basculanti, quelle a colpo singolo e\o a canna liscia, possono rientrare nella categoria C, anche se va ricordato che quando “somigliano” ad un’arma automatica finiscono nella categoria B. Più in generale, secondo l’articolo 11 della direttiva, “un’arma da fuoco della categoria C può essere detenuta soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso alle autorità dello Stato in cui l’arma da fuoco è detenuta”.

     

    Denuncia delle armi

    Conoscere la categoria delle armi da fuoco è particolarmente importante quando ci si imbatte in questure o caserme dei Carabinieri che richiedono di indicare nella denuncia anche la categoria europea assegnata all’arma che si sta denunciando. Questo tipo di dato non è obbligatorio, come invece lo sono matricola, indirizzo di custodia dell’arma, ecc., ma ci sentiamo comunque di consigliare di inserirlo, quando a richiederlo è l’autorità di pubblica sicurezza. Per semplicità, ricordiamo che quando si tratta di armi comunemente usate per la difesa personale, la pistola semiautomatica rientra nella categoria B5, mentre il revolver rientra nella B1. Per quanto riguarda invece l’arma lunga, il discorso si fa più complesso ed invitiamo il denunciante a consultare la sezione delle “armi classificate” sul sito del Banco Nazionale di Prova. Basterà inserire produttore, calibro e gruppo dell’arma per avere un riscontro immediato della categoria a cui appartiene.

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