Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa, previsto per entrambi i genitori, dall’articolo 32 della legge 151/2001, che negli anni ha subito molte modifiche.
Beneficiari
Possono fruire del congedo parentale tutti i genitori\lavoratori dipendenti (dal 2022 anche autonomi) dal momento della nascita del figlio, fino ai 12 anni (compiuti) di vita dello stesso. Ricordiamo che la madre deve terminare il periodo di astensione obbligatoria di maternità prima di poter richiedere i congedi parentali. In caso di adozione o di affidamento, il congedo parentale può essere richiesto entro 12 anni dal momento dell’ingresso in famiglia del minore e comunque non oltre il compimento del 18° anno di vita. La legge non preclude la possibilità per i genitori di fruire del congedo parentale in contemporanea per lo stesso figlio e il diritto al congedo spetta al genitore richiedente anche se l’altro non ne ha diritto, ad esempio per inoccupazione.
Durata del congedo parentale
Il congedo parentale è frazionabile anche ad ore o in singoli giorni e di norma è previsto per un massimo di 9 mesi, per entrambi i genitori, anche se il limite per il singolo genitore non può superare i 6 mesi, se non per le seguenti eccezioni:
- Il padre lavoratore può arrivare a 7 mesi di congedo qualora usufruisca di un periodo di congedo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi
- In caso di genitore unico o affidamento esclusivo del figlio al padre, il congedo sale a 11 mesi
- Se il padre usufruisce del mese in più o se la madre risulta l’unico genitore, o ha l’affidamento esclusivo, il congedo sarà pari ad un massimo di 10 mesi
Modalità di comunicazione
Il lavoratore che intende beneficiare del congedo parentale dovrà comunicarlo al proprio datore di lavoro e, al contempo, dovrà anche inoltrare la domanda di congedo parentale tramite il sito INPS o gli enti di patronato, rispettando i tempi di preavviso. Ricordiamo che si può richiedere il congedo parentale anche di domenica o nei giorni festivi.
Preavviso
Il preavviso non deve mai essere inferiore a 5 giorni. In caso di richiesta di congedo su base oraria, il preavviso minimo è invece di 2 giorni. Si consiglia di controllare sempre il CCNL di categoria che potrebbe indicare tempistiche differenti.
Retribuzione durante il congedo parentale
Il congedo parentale pari a 9 mesi, nei primi 12 anni di vita di ogni figlio, è retribuito nella misura del 30% della paga giornaliera, ma negli ultimi anni sono stati introdotti (non per tutti) dei periodi retribuiti all’80%, che vedremo in dettaglio più avanti. I periodi che superano i 9 mesi ordinari, sono anch’essi indennizzati con il 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Requisiti per accedere al congedo retribuito all’80%
Un singolo mese retribuito all’80% fu introdotto per la prima volta con la finanziaria 2023 e spetta solamente ai genitori che hanno terminato il loro periodo di astensione obbligatoria per maternità o paternità dopo il 31/12/2022 (vale anche un singolo giorno). Non si somma ai 9 mesi ordinari e va goduto entro i 6 anni di vita del figlio. L’INPS ha specificato che vale solamente per i lavoratori dipendenti e non per autonomi ed iscritti alla gestione separata.
Nel 2024 è stato aggiunto un ulteriore mese retribuito all’80%, ma solamente per i genitori che hanno terminato il proprio periodo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Quest’anno, per effetto dell’ultima legge di bilancio, i mesi retribuiti all’80% salgono a tre, ma solamente per i genitori che termineranno il periodo di congedo obbligatorio per maternità o paternità successivamente al 1 gennaio 2025.
Ricapitolando, i periodi retribuiti all’80% variano in base alla data di nascita del figlio e vanno fruiti, in ogni caso, entro i primi 6 anni di vita del figlio. Gli incrementi dei giorni indennizzati all’80% non sono mai retroattivi, ma interessano sempre i nuovi nati.
Congedo per i lavoratori autonomi
Il D.lgs 105/2022 ha introdotto i congedi parentali per i lavoratori autonomi anche per i padri che, come le madri, sono subordinati all’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Questo congedo parentale è pari a 3 mesi da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del figlio. Per determinare l’importo pari al 30% si usa la retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla legge.