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    Home » Contestazione RSA per pubblicazione sui Social Network
    Comunicazioni sindacali

    Contestazione RSA per pubblicazione sui Social Network

    Alessandro CardinaleBy Alessandro Cardinale21/07/2023Updated:29/07/2023Nessun commento2 Mins Read
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    Contestazione RSA per pubblicazione sui social network, l'immagine mostra una persona che digita sulla tastiera e nel monitor è presente il logo facebook
    Contestazione RSA per pubblicazione sui social network
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    Si può sanzionare un rappresentante sindacale che pubblica su Facebook una mail di protesta inviata all’azienda?

    Secondo il tribunale di Torino no! E c’è di più: l’aver sanzionato la RSA (rappresentante sindacale aziendale) rappresenta una violazione dell’art.28 dello statuto dei lavoratori (condotta antisindacale).

    Indice dei contenuti

    • Il ricorso
    • La contestazione
    • La sentenza
    • Ulteriori precisazioni

    Il ricorso

    L’organizzazione sindacale, oltre a chiedere il riconoscimento della condotta antisindacale tenuta dall’azienda, ha avanzato altre istanze al tribunale:

    • Dichiarare l’illegittimità della sanzione di 8 giorni di sospensione
    • Condannare l’azienda al pagamento della mancata retribuzione
    • Ordinare l’affissione in bacheca del decreto di declaratoria antisindacale
    • Pubblicare per almeno due settimane il decreto sui quotidiani a tiratura nazionale a spese della società
    • Disporre ogni altro provvedimento ritenuto necessario per eliminare gli effetti del carattere anti sindacale

    La contestazione

    Il procedimento disciplinare nasce da una lettera di contestazione del luglio 2022 con la quale la società accusava la RSA di aver pubblicato su un gruppo privato di Facebook una mail che era stata inoltrata alla direttrice, ai responsabili del negozio e al segretario nazionale del sindacato. Secondo l’azienda tale condotta rappresenta una violazione del regolamento aziendale che vieta espressamente di diffondere all’esterno informazioni riguardanti l’organizzazione del lavoro.

    La sindacalista ha dichiarato, in risposta alla contestazione disciplinare, di essersi limitata a denunciare fatti attinenti a tematiche sindacali, esercitando il proprio diritto di critica.

    La sentenza

    Il tribunale di Torino ha dato ragione alla lavoratrice dato che, secondo il giudice, i social network “sono indubbiamente uno strumento di cui il sindacato può servirsi quando, per il perseguimento dei propri fini, ritenga opportuno far conoscere comunicati di interesse sindacale non solo ai dipendenti associati, ma anche a quelli non associati nonché agli estranei”.

    La pubblicazione su Facebook è stata inoltre paragonata ad un volantinaggio attinente a materie di interesse sindacale pur riconoscendo che i social network hanno una maggiore potenzialità diffusiva.

    Ulteriori precisazioni

    Nella pronuncia di legge anche che “la RSA non ha arrecato alcun nocumento alla società, divulgando dati riservati perché contenuti all’interno di corrispondenza aziendale e perché relativi ad informazioni di natura confidenziale riguardanti l’organizzazione del lavoro” ed inoltre non ha neppure divulgato dati riservati poiché “tali infatti non possono essere considerati i nominativi della direttrice del negozio e dei due responsabili di reparto, facilmente ricavabili dai tesserini aziendali che tutti i dipendenti sono tenuti a tenere appesi al collo”.

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