L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato in data 14/04/2023 una nota relativa alle autorizzazioni necessarie per procedere all’installazione degli impianti audiovisivi attraverso i quali è possibile operare un controllo a distanza sull’attività lavorativa.
La sentenza di Cassazione
La nota prende in esame la sentenza numero 50919/2019 con la quale la Corte di Cassazione aveva affermato che il solo consenso dei lavoratori all’installazione degli impianti di videosorveglianza non è affatto sufficiente. L’unica eccezione ammessa a questa regola riguarda i lavoratori domestici (badanti, colf, ecc.) dato che le telecamere installate in un’abitazione privata non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori.
Cosa dice la normativa sul controllo a distanza dell’attività lavorativa
Ricordiamo che lo statuto dei lavoratori, nonostante le modifiche intervenute ai tempi del governo Renzi, mantiene ancora al suo interno delle tuteli importanti, contenute nell’articolo 4, e impone dei paletti ben precisi per l’installazione di strumenti come gli impianti di videosorveglianza per il controllo a distanza dell’attività lavorativa.
La procedura standard che il datore di lavoro deve seguire prima di installare tali strumenti è la richiesta di incontro alle organizzazioni sindacali. Qualora non fossero presenti in azienda o non si giungesse ad un accordo, l’unica alternativa valida rimane l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
Il contenuto nella nota del 14 aprile 2023
Nella nota numero 2572 datata 14 aprile 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha riepilogato tutti gli aspetti che regolano le istruzioni operative necessarie al rilascio dell’autorizzazione obbligatoria prima di procedere all’installazione degli impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell’attività lavorativa, ricordando anche che vige “il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza”. Va detto che la nota è piuttosto articolata e chiarisce anche diversi aspetti relativi a:
Integrazione delle autorizzazioni già rilasciate
Aziende multi-localizzate
Assunzioni successive alle installazioni
Nuove aziende
Tutela dei lavoratori autonomi
Disposizioni normative che impongono l’utilizzo della videosorveglianza
Regime speciale per i volontari
Controllo a distanza dell’attività lavorativa e sistemi GPS
Un argomento che avevamo già trattato, riguarda l’uso dei sistemi di geolocalizzazione finalizzati, di solito, alla sicurezza sul lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale.
In questa nota, l’Ispettorato informa che “nel corso degli ultimi anni si è registrato un aumento sensibile delle istanze di autorizzazione riferite a sistemi di geo localizzazione (GPS) da installarsi sugli autoveicoli o su diversi dispositivi (ad es., sistemi palmari, cellulari, computer, ecc.)”.
Viene inoltre ricordato che il garante per la protezione dei dati personali è intervenuto più volte proprio in merito ai GPS e in particolare viene citato un passaggio del provvedimento numero 370 del 2011 che, tra le altre cose, aveva sancito che “la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità legittimamente perseguite”.
Il rispetto della privacy del dipendente
Nella premessa della nota in esame è stato chiarito che le indicazioni date tengono conto dei vari orientamenti del Garante per la privacy dato che la disciplina in materia di trattamento dei dati possiede appunto una “funzione contenitiva di eventuali abusi datoriali e potenziali lesioni di “beni personali” e contribuiscono ad adeguare le previsioni dell’art. 4 in commento allo sviluppo della tecnologia e al rispetto della riservatezza dei prestatori di lavoro ponendosi quale corollari dei valori di dignità e libertà presidiati dallo stesso”.
Chiudiamo ricordano i principi generali, che tutelano la privacy dei lavoratori, citati dalla nota dell’Ispettorato:
Liceità
Finalità
Pertinenza
Proporzionalità
Necessità
Indispensabilità
Non eccedenza