I sistemi GPS montati a bordo dei veicoli aziendali sono da considerare strumenti di controllo?
Sulla questione ha fatto chiarezza l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n.2 del 7/11/2016.
La circolare arrivò a poco più di un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che aveva modificato radicalmente l’articolo 4 dello statuto dei lavoratori ovvero la legge che fino a quel momento normava (o meglio vietava) il controllo a distanza del lavoratore.
Un chiarimento necessario
Il dubbio che era sorto a molti addetti ai lavori era questo: i sistemi di geolocalizzazione montati a bordo dei veicoli aziendali, vanno considerati come strumenti funzionali a rendere la prestazione lavorativa?
O piuttosto vengono installati per rispondere ad esigenze di carattere assicurativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro?
Perché è importante questa distinzione?
Stando alle nuove disposizioni introdotte dal Jobs Act, la sostanziale differenza è questa:
Gli impianti audiovisivi e le altre apparecchiature dalle quali sia possibile un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, se installate per esigenze varie, hanno bisogno di un accordo sindacale o, in mancanza di esso, dell’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Gli strumenti forniti ai lavoratori per rendere la propria prestazione lavorativa non hanno invece bisogno di accordi o autorizzazioni ma è sufficiente informare i lavoratori in maniera adeguata e non violare la legge sulla privacy.
Cos’ha indicato la circolare?
Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha acquisito anche il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
“Si può ritenere che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa”.
Puoi scaricare la circolare sul controllo a distanza dei lavoratori tramite GPS nel nostro archivio digitale.
Dunque serve sempre l’accordo sindacale?
In quanto strumenti “aggiunti” l’installazione e l’utilizzo legittimo sarà sempre oggetto di accordo sindacale o di autorizzazione ma attenzione ai casi particolari.
La circolare chiarisce infatti che “qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro” con tutto ciò che ne consegue.