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    Home » Danno da straining
    Notizie

    Danno da straining

    Roberto GabinoBy Roberto Gabino18/11/2023Updated:18/11/2023Nessun commento3 Mins Read
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    Danno da straining
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    Secondo l’art. 2087 c.c., norma pilastro e fondamentale di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore deve garantire l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la salute fisica e psichica dei propri dipendenti, evitando tutti quei comportamenti che possano creare un ambiente di lavoro ostile che rischia di incidere sulla integrità psico-fisica del dipendente.

    La giurisprudenza

    Nell’ampio panorama in cui cresce sempre più l’interesse per la tutela della salute psico-fisica del lavoratore e con un crescente bisogno di tutele normative, la giurisprudenza ha dovuto aggiornarsi intervenendo in modo più capillare ed efficace a tutela dei lavoratori e della salubrità del posto di lavoro.

    Capo fila come sempre è la Cassazione che con l’ordinanza 29101 da poco pubblicata, definisce in modo chiaro la risarcibilità di un danno biologico permanente causato da un ambiente lavorativo stressante individuando il colpevole in un grave disagio lavorativo chiamato Straining.

    Ma cosa è lo STRAINING?

    Il termine Straining è stato coniato dal Dott. H. Ege, grande esperto in materia di mobbing, deriva dall’inglese “to strain”, stringere, distorcere, mettere sotto pressione; una situazione di stress forzato sul posto di lavoro dove il lavoratore, subisce da parte dello strainer, che solitamente è un superiore, un’azione ostile e stressante, con delle conseguenze che sono di durata costante nel tempo.

    La differenza con il mobbing

    Lo Straining, si differenzia quindi dal più noto Mobbing, per il modo in cui è perpetrata l’azione vessatoria.
    Pensiamo, per esempio, al demansionamento, alla dequalificazione, all’isolamento o alla privazione degli strumenti di lavoro, alla costrizione all’inattività, marginalizzazione dall’attività lavorativa o esclusione dal flusso di informazione, si tratta, di situazioni stressanti che possono anche causare gravi disturbi psicosomatici, ma non di azioni ripetute nel tempo; è infatti innegabile che, una persona demansionata e umiliata per un lungo periodo di tempo, soffre a livello di autostima, di socialità e di qualità della vita, riportando un danno esistenziale, oltre che professionale ed eventualmente biologico.
    Quindi, la differenza fondamentale tra lo Straining e il Mobbing è che nel primo caso è presente un’azione unica ed isolata, mentre nel secondo è fondamentale una continuità di azioni vessatorie.

    L’ordinanza

    Tornando a ciò che hanno stabilito i giudici della Suprema Corte, per parlare di Straining, quindi, è sufficiente anche una sola azione, purché i suoi effetti siano duraturi nel tempo dando così il pieno diritto al risarcimento come definito con l’ordinanza n. 29101,depositata il 19/10/2023 in favore del lavoratore.

    Si tratta quindi di un tipo di stress superiore rispetto a quello della semplice attività lavorativa.

    È un’azione stressogena diretta nei confronti del lavoratore in maniera intenzionale, e con lo scopo preciso di provocare un peggioramento permanente della sua condizione lavorativa con un danno psico-fisico.

    Con questa sentenza quindi, si amplia significativamente la tutela del lavoratore nei casi di condotte vessatorie ed ostili compiute dal datore di lavoro garantendo sempre il risarcimento in favore del lavoratore per la violazione come sopra citato dell’art. 2087 c.c. allargando sensibilmente quindi anche la risarcibilità per la quale il datore paga i danni a causa dell’ambiente di lavoro stressogeno.

    In virtù di questo, che si tratti di mobbing o di straining, i giudici saranno sempre chiamati ad accertare la sussistenza del danno psico-fisico riconducibile al comportamento vessatorio del datore di lavoro.

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