Nei rapporti di lavoro privati, la durata periodo di prova segue due binari: per i contratti a termine si applica la regola nuova “un giorno di prova ogni 15 giorni di calendario” (minimo due giorni totali), con tetto di 15 giorni se il contratto dura fino a 6 mesi e 30 giorni se dura tra 6 e 12 mesi; oltre 12 mesi si continua col criterio proporzionale. Per il tempo indeterminato resta il limite massimo di 6 mesi e la durata concreta la fissa il CCNL. La prova si sospende per malattia/infortunio/maternità-paternità e non si ripete se si rinnova alle stesse mansioni.
Quanto dura oggi, davvero
Dal 12 gennaio 2025, per i contratti a tempo determinato (TD):
calcoli 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario del contratto;
minimo 2 giorni sempre; massimo 15 (se durata massimo 6 mesi) o 30 (se dura tra 6 e 12 mesi);
se il TD dura oltre 12 mesi, prosegui con la stessa proporzione (es.: 24 mesi ≈ 48 giorni), fermo il tetto generale di 6 mesi previsto dal Decreto Trasparenza.
Esempi pratici: TD 3 mesi ≈ 90 giorni → 6 giorni di prova; TD 8 mesi → 16 giorni (sotto il tetto 30); TD 12 mesi → 24 giorni; TD 24 mesi → 48 giorni.
Per il tempo indeterminato: la durata la stabilisce il CCNL per livello/mansioni, ma non può superare 6 mesi. Se applichi un CCNL che per gli stessi profili prevede 45/60/90 giorni, quel valore resta la regola (salvo previsioni aziendali più favorevoli).
Ambito: settore privato. Nella PA vigono regole e CCNL propri (art. 17 d.P.R. 487/1994).
Forma, recesso e sospensioni
Il patto di prova deve essere scritto nella lettera di assunzione e riferito a mansioni coerenti con quelle effettive: senza forma scritta, è nullo e l’assunzione diventa definitiva. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza indennità; se però è previsto un tempo minimo necessario, non si può recedere prima di quel minimo. La prova si sospende per malattia, infortunio e congedi obbligatori di maternità/paternità: in altre parole si allunga per i giorni di assenza, poiché si basa sul principio dei giorni effettivamente lavorati.
Attenzione alla ripetizione: in caso di rinnovo a termine per le stesse mansioni non si può imporre una nuova prova. Se c’è passaggio a mansioni diverse e non meramente nominali, la nuova prova può essere giustificata (verifica sempre il CCNL).
CCNL e principio di favore
La legge del 2025 fissa i criteri di calcolo e i tetti per i TD; il D.Lgs. 104/2022 fissa il massimo 6 mesi in generale. La contrattazione collettiva può solo migliorare la posizione del lavoratore: tipicamente riduce la durata della prova o la modula per livello, ma non può peggiorare i minimi/massimi di legge.
Esempi
TD 5 mesi part-time verticale (lavori solo 3 giorni/settimana): durata contrattuale ≤6 mesi → tetto 15; calcolo 1/15 sui giorni di calendario; i giorni di prova sono di effettiva prestazione (si conteggiano solo i giorni in cui lavori).
TD 14 mesi: applico 1/15 per tutta la durata → ~28 giorni; nessun tetto “30” perché vale solo fino a 12 mesi; resta il tetto assoluto 6 mesi del D.Lgs. 104/2022.
Trasformazione TD→TI senza cambio mansioni: in via generale niente nuova prova; se cambiano mansioni/area in modo sostanziale, una prova mirata può essere pattuita.
PUNTI CHIAVE
TD: 1 giorno ogni 15 (minimo 2). Tetti: 15 giorni (≤6 mesi) e 30 (6–12 mesi); oltre 12 mesi si prosegue col criterio proporzionale.
TI: decide il CCNL, ma max 6 mesi per legge.
Sospensioni: malattia, infortunio, maternità/paternità allungano la prova.
No nuova prova se rinnovi TD alle stesse mansioni.
Patto obbligatoriamente scritto e riferito alle mansioni realmente svolte.

Domande frequenti (FAQ)
Come calcolo i giorni se lavoro part-time?
Conta la durata del contratto in calendario (per la proporzione 1/15) ma “spendi” la prova in giorni di effettiva prestazione: se una settimana non lavori, quei giorni non “consumano” la prova. In ogni caso rispettano i minimi/massimi di legge per i TD e il massimo 6 mesi complessivo.
Posso essere licenziato “senza motivo” in prova?
Il recesso in prova è a-causale (niente motivazione né preavviso), ma non può essere discriminatorio o rappresagliatorio. Inoltre il datore deve averti messo in condizione di provare davvero le mansioni pattuite: se ti ha assegnato compiti diversi o non ti ha fatto lavorare, il recesso può essere impugnato.
Si può ripetere la prova quando si rinnova un TD?
No, se il rinnovo è per le stesse mansioni: la legge lo vieta. Se le mansioni cambiano in modo sostanziale, si può concordare una nuova prova, purché scritta e proporzionata.
Cosa succede se mi ammalo in prova?
La prova si sospende per l’intero periodo di malattia/infortunio e di maternità/paternità obbligatoria. Tornando al lavoro, riprendi dai giorni residui.
E nella Pubblica Amministrazione?
Vale l’art. 17 del d.P.R. 487/1994 e i CCNL pubblici: logica simile (prova pattuita e differenziata per profilo), ma regole e durate non coincidono con il privato. Verifica sempre il tuo comparto.
Ricorda:
Controlla subito la tua lettera di assunzione: esiste il patto di prova scritto? Le mansioni sono quelle reali? Il calcolo dei giorni (1/15) e i tetti sono rispettati? In caso di dubbi o recesso in prova, scrivi entro 60 giorni per impugnare e fatti assistere: possiamo verificare CCNL e documenti.
Se ti dicono che non possono assumerti per assenza del consulente del lavoro stanno mentendo! Ne abbiamo parlato in questo articolo.
Attenzione
Il patto non scritto è nullo: l’assunzione è definitiva.
Rinnovo stesso TD/stesse mansioni: vietato imporre una nuova prova.
Termini: l’atto di impugnazione del recesso segue la finestra 60 + 180 giorni (salve diverse previsioni speciali).
Calcoli errati su parte-time e su TD oltre 12 mesi sono frequenti: ricalcola prima di firmare.
Consulta il Testo ufficiale della riforma che ha introdotto i criteri 2025 per il periodo di prova nei contratti a termine ⇒ Gazzetta Ufficiale – Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (“Collegato Lavoro”)



