Videosorveglianza dei luoghi di lavoro
Con il progresso dell’intelligenza artificiale, crescono i timori relativi alla privacy dei lavoratori che possono essere oggetto di controllo tramite sistemi smart. Il datore di lavoro può installare delle telecamere intelligenti o usare software di “intelligent video” con funzionalità automatiche di riconoscimento?
Cosa prevede la norma
Iniziamo col dire che l’installazione dei sistemi di videosorveglianza è sempre subordinata all’accordo sindacale o all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Tuttavia, questa procedura riguarda solamente le telecamere “classiche” e non contempla l’uso di software particolari basati sull’intelligenza artificiale o che effettuano rilevazioni in maniera automatica. Ricordiamo che lo statuto dei lavoratori, all’articolo 4, prevede sì l’impiego di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature elettroniche, ma stabilisce che l’uso delle telecamere non può avere finalità di controllo dei dipendenti, e dev’essere giustificato da esigenze organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale.
Esigenze particolari
Alcune aziende potrebbero effettivamente avere necessità di utilizzare telecamere non convenzionali (come le termocamere) o software di “intelligent video” per esigenze di sicurezza molto particolari, come la necessità di rilevare l’uomo a terra, l’inibizione dell’accesso ad alcune aree sensibili, ecc. ma possono farlo solamente previa presentazione di un’istanza dettagliata al Garante per la privacy che, in caso di autorizzazione, fornirà anche le linee guida per il trattamento e la conservazione dei dati, oltre a preoccuparsi della minimizzazione dell’impatto di questi particolari strumenti su privacy e libertà fondamentali dei lavoratori.
Le pronunce del Garante
In passato ci sono stati alcuni provvedimenti autorizzativi del Garante per la privacy all’uso di sistemi di videosorveglianza non convenzionali, come nel caso di un impianto fotovoltaico – ubicato in una zona isolata – protetto da telecamere in grado di rilevare i movimenti, o per le particolari tecnologie utilizzate da Banca d’Italia, atte ad impedire accessi non autorizzati. Il caso più interessante però, è quello del provvedimento numero 127 del 2016, che riguarda un’azienda del comparto secure, ossia impegnata nella produzione di dispositivi destinati ai POS, alle smart card, ecc. che necessita di elevati standard di sicurezza. Come si legge nel provvedimento, il Garante “a conclusione della verifica preliminare ammette l´utilizzo dei sistemi di videosorveglianza dotati di software “intelligent video” e la conservazione delle relative immagini per un periodo di 45 giorni”. Va evidenziato che il progetto presentato dall’azienda salvaguarda la privacy dei dipendenti, poiché non permette l’identificazione della singola persona, ma solamente dei modelli comportamentali (uomo immobile o a terra) e l’attivazione di allarmi automatici indirizzati alle guardie giurate presenti in loco, in caso di riscontro di segnali termici all’interno delle aree identificate come “no access zone”.
Altri strumenti non convenzionali
Tornando alla domanda iniziale, è facilmente intuibile che il Garante non autorizzerà mai l’installazione di strumenti particolari, come quelli per la registrazione audio, se non in condizioni straordinarie che rendono necessario l’uso di una tecnologia avanzata. Dunque, la maggior parte dei datori di lavoro, loro malgrado, dovranno accontentarsi delle telecamere convenzionali, con o senza registrazione delle immagini. Va detto però che esistono alcuni strumenti di videosorveglianza che pur essendo dotati di funzionalità automatiche, potrebbero non aver bisogno né del provvedimento del garante né delle autorizzazioni previste dall’articolo 4 dello statuto dei lavoratori. Si tratta di quei sistemi non invasivi, come ad esempio quelli deputati alla lettura delle targhe degli autoveicoli – o all’identificazione degli stessi – e di quelli usati per il riconoscimento degli oggetti abbandonati, o del semplice conteggio delle persone presenti.
Immagini in diretta e registrate
Anche l’uso delle normali telecamere prevede le dovute cautele, soprattutto se il sistema è collegato alla rete internet e il software permette l’accesso alle immagini anche da remoto. Innanzitutto va detto che, onde evitare di violare i principi contenuti nello statuto dei lavoratori, la visualizzazione immediata e continua delle immagini non può essere ammessa da parte di un superiore gerarchico. Sul caso è intervenuto il Consiglio di Stato (2773/2015) che ha esaminato il caso di un dirigente che, direttamente dal suo ufficio, visionava tutte le telecamere installate all’interno di un supermercato. Se invece le telecamere sono collegate alla rete, l’accesso alle stesse può essere autorizzato solo in casi particolari e sarà necessario conservare i file di log per almeno sei mesi, come indicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare 5/2018 che puoi trovare all’interno del nostro archivio digitale.