Ferie non godute: facciamo chiarezza su un argomento che interessa tutti i lavoratori.
In questo articolo tratteremo i seguenti argomenti:
- Ferie non godute
- Tassazione ferie non godute
- Sanzioni ferie non godute (per il datore di lavoro)
- Pagamento ferie non godute
Cosa accade alle nostre ferie non godute?
L’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite all’anno. Generalmente, due settimane devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione, mentre le restanti possono essere utilizzate entro i 18 mesi successivi. Ad esempio, le ferie maturate nel 2023 devono essere utilizzate entro il 30 giugno 2025.
A differenza dei permessi retribuiti, le ferie non possono mai essere monetizzate, salvo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro non consente al dipendente di fruire delle ferie nei tempi previsti, incorre in sanzioni amministrative e obblighi contributivi.
Per quanto riguarda i permessi non fruiti, alcuni contratti collettivi – come il CCNL della Vigilanza Privata – prevedono che, se non utilizzati entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione, possano essere liquidati in busta paga automaticamente o su richiesta del lavoratore.
Le ferie, invece, rappresentano un diritto irrinunciabile per garantire il recupero psico-fisico del lavoratore, tutelato dalla normativa italiana e comunitaria.
Tale principio è contenuto anche nel comma 3 dell’articolo 36 della Costituzione secondo cui: “ Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”
Queste le regole generali salvo altre disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Sanzioni ferie non godute
Nel momento in cui il datore di lavoro dovesse superare il limite di 18 mesi concesso dalla Legge per permettere ai lavoratori la fruizione delle ferie maturate, lo stesso potrebbe incorrere in sanzioni amministrative così come modificato dalla Legge di Bilancio 2019:
- Sanzione da 120 a 720 € per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori;
- Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o che si sono verificate per due anni;
- Sanzione da 960 a 5.400 € per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.
Le stesse sanzioni si applicano nel caso in cui il datore di lavoro, trasgredendo la Legge, decida di monetizzare le ferie maturate, non permettendo quindi al lavoratore la fruizione.
Ma cosa sono certe strane voci in busta paga?
A causa della mancata fruizione delle ferie previste dalla legge, quindi entro i 18 mesi successivi dalla maturazione, il lavoratore potrebbe trovare delle trattenute in busta paga che potrebbero risultargli incomprensibili; esempio: le ferie maturate nel 2021 erano fruibili entro e non oltre il 30 giugno 2023;
Tali trattenute per ferie non godute sono semplicemente i contributi Inps sulle ferie stesse.
Effettivamente oltre alle sanzioni succitate il datore di lavoro dovrà anche versare i contributi Inps sulle ferie che il lavoratore ha maturato ma di cui non ha fruito entro i 18 mesi successivi.
Tassazione ferie non godute
Così come il datore di lavoro è tenuto ad effettuare tali versamenti anche il lavoratore quindi si troverà in busta paga delle trattenute riferite a tali contributi.
Ma non c’è da preoccuparsi! Difatti tali versamenti all’INPS verranno compensati nel momento in cui il lavoratore usufruirà delle ferie maturate negli anni precedenti.
In linea pratica è solo una sorta di versamento anticipato di tasse che prima o poi il lavoratore avrebbe comunque pagato.
Ci sarà dunque un recupero dei contributi al momento del godimento effettivo delle ferie da parte del lavoratore sia a favore del lavoratore stesso che anche a favore del datore di lavoro, che paga comunque la parte più cospicua dei versamenti contributivi all’Inps.
Pagamento ferie non godute
Un altro caso, ma sicuramente un caso limite, in cui le ferie possono essere monetizzate oltre alla cessazione del rapporto di lavoro è quando queste eccedono il periodo minimo legale, ossia quando il lavoratore matura in un anno lavorativo (1 gennaio-31 dicembre) più delle quatto settimane previste dalla Legge 66/2003.
A quel punto “le ferie non godute vengono pagate” ovvero remunerate con un’indennità sostitutiva per ferie non godute, che è naturalmente pari alla paga oraria base normalmente percepita.



