La notizia può sembrare drastica, ma racchiude una vicenda concreta: una GPG licenziata per mancanza di radio e GAP (giubbotto antiproiettile). Scendendo più nel dettaglio, la GPG è stata allontanata dal lavoro perché sorpresa più volte a svolgere il servizio senza due strumenti ritenuti fondamentali, la radio trasmittente e il giubbotto antiproiettile (GAP). La Cassazione, con l’ordinanza n. 23565 del 19 agosto 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare, sottolineando quanto le dotazioni obbligatorie non siano semplici accessori, ma presidi indispensabili per la sicurezza e per il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza privata.
La vicenda: assenza di radio e giubbotto antiproiettile
Il procedimento nasce a seguito di un totale di sei contestazioni disciplinari rivolte al dipendente, ricondotte al concetto di insubordinazione. Tra queste:
- l’assenza della radio trasmittente in più giornate di lavoro
- la presenza del giubbotto antiproiettile lasciato in auto anziché indossato o tenuto a disposizione immediata
- l’uso non autorizzato di mostrine e manette sulla divisa
Questi comportamenti sono stati ritenuti idonei a compromettere l’efficacia del servizio e a violare le disposizioni aziendali. La radio, infatti, è indispensabile per comunicare tempestivamente con la centrale operativa in caso di emergenza, mentre il giubbotto rappresenta un presidio di protezione individuale non rinunciabile.
L’aspetto soggettivo: recidiva e precedenti sanzioni
Sul piano soggettivo, i giudici hanno rilevato che il lavoratore non era alla prima contestazione. Per la mancanza della radio aveva già subito sospensioni disciplinari di tre e sei giorni, senza che ciò modificasse la sua condotta. Nonostante queste misure correttive, il dipendente ha continuato a presentarsi in servizio senza l’attrezzatura necessaria, mostrando un atteggiamento di scarsa collaborazione e di mancata osservanza delle regole.
Per quanto riguarda il giubbotto antiproiettile, il lavoratore aveva scelto di custodirlo nella propria auto, ritenendo sufficiente tenerlo a portata di mano. Tuttavia, questa prassi è stata giudicata non conforme agli ordini aziendali, che imponevano di averlo con sé durante lo svolgimento delle mansioni.
Insubordinazione e proporzionalità della sanzione
Il ricorso del lavoratore si basava sulla tesi che le condotte dovessero essere qualificate come semplici negligenze e non come insubordinazioni. La Cassazione ha respinto tale argomento, precisando che l’insubordinazione non riguarda soltanto il rifiuto espresso di eseguire una disposizione, ma comprende anche quei comportamenti che, di fatto, impediscono la corretta esecuzione delle direttive impartite dal datore di lavoro.
Altro punto contestato riguardava la proporzionalità della sanzione: il dipendente sosteneva che il licenziamento fosse eccessivo rispetto agli addebiti. Anche questa obiezione è stata respinta, chiarendo che la valutazione della proporzionalità spetta al giudice di merito, che in questo caso ha motivato in modo logico e coerente la gravità della condotta e la sua incompatibilità con la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Rilevanza per il settore della vigilanza privata
La pronuncia della Cassazione offre diversi spunti di riflessione:
- Centralità delle dotazioni obbligatorie
Strumenti come radio trasmittente e giubbotto antiproiettile non sono semplici accessori, ma componenti essenziali per garantire la sicurezza del lavoratore e l’efficacia del servizio. - Estensione del concetto di insubordinazione
Non occorre un rifiuto esplicito: anche la mancata osservanza di regole aziendali può configurare una violazione grave. - Importanza della recidiva
La reiterazione delle condotte, nonostante sanzioni già applicate, giustifica il ricorso alla misura più drastica del licenziamento. - Conferma della linea della Cassazione
L’ordinanza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale costante, volto a tutelare la sicurezza e la disciplina nei settori caratterizzati da rischi specifici.
Conclusione
Il caso della “GPG licenziata per mancanza di radio e GAP” evidenzia come nel settore della vigilanza privata la negligenza o la sottovalutazione delle regole non possano essere tollerate. L’ordinanza n. 23565/2025 della Cassazione ribadisce che la sicurezza non è materia negoziabile: il mancato rispetto delle dotazioni obbligatorie giustifica il licenziamento, soprattutto quando le violazioni si ripetono nel tempo.
Per i lavoratori, il messaggio è chiaro: la disciplina e l’uso corretto delle dotazioni sono parte integrante della professionalità. Per le aziende, invece, l’ordinanza conferma l’importanza di far rispettare con rigore le procedure, a tutela della sicurezza collettiva e della credibilità del servizio di vigilanza.
Molti lavoratori credono che la recidiva equivalga sempre al licenziamento, ma in realtà non è un meccanismo automatico. Abbiamo analizzato questo e altri falsi miti nell’articolo 10 falsi miti nella vigilanza privata.



