Guardie giurate in Italia: un po’ di storia giuridica
Nel nostro paese, la Guardia Giurata “moderna”, nacque con la legge di Pubblica Sicurezza del marzo 1865 che faceva parte della cosiddetta “unificazione amministrativa”, volta a dare un ordinamento uniforme, a tutto il paese, a pochi anni dall’unità d’Italia. In questa legge si ha il primo riferimento al diritto dei privati cittadini di affidare la custodia delle proprie terre a Guardie Particolari, anche se va detto, ad onor del vero, che alcuni stati preunitari avevano già anticipato questo principio.
Quando furono normati gli istituti di vigilanza?
Ciò che tardò ad essere normato, fu un formale riconoscimento degli istituti di vigilanza privata intesi come società commerciali in grado di offrire servizi di custodia e sorveglianza in maniera strutturata e professionale. Il più grande ostacolo a tale processo fu la convinzione diffusa che non si dovesse demandare ad enti privati la sicurezza dei cittadini, che doveva invece essere garantita sempre e comunque dallo Stato. Col passare dei decenni, le esigenze sempre più pressanti di sicurezza, legate soprattutto alle proprietà terriere, fecero sì che venissero superati i preconcetti di natura ideologica legati alla creazione e regolamentazione degli istituti di vigilanza. Fu solamente nel 1914, a mezzo secolo di distanza dalla legge sulla Pubblica Sicurezza, che finalmente arrivò il riconoscimento formale tanto atteso grazie al Regio Decreto n. 563 che rappresentò il primo vero e proprio regolamento per gli Istituti di vigilanza privata e le guardie giurate.
L’arrivo del testo unico
In una legge del 1890 (numero 7321, art. 45) veniva stabilito che “I comuni, i corpi morali e i privati cittadini possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà, le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore. I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria”. Questo principio fu ripreso più di quarant’anni dopo nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) conosciuto anche come regio decreto del 1931, che conteneva molte disposizioni tutt’oggi in vigore. Il titolo IV regolamenta appunto le Guardie Giurate, gli istituti di vigilanza e di investigazione privata con gli articoli compresi dal 133 al 141.
Guardi giurate: Dalle leggi fasciste allo statuto dei lavoratori
Ulteriori interventi normativi arrivarono prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale:
1936 | Legge numero 508 concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate
1936 | Regio Decreto numero 2144 “disciplina degli istituti di vigilanza privata”
1940 | Regio Decreto numero 835 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”
Le Guardie Giurate furono poi chiamate in causa, in tutt’altro contesto storico, dallo statuto dei lavoratori del 1970 che gli ha dedicato l’intero articolo 2. In questa occasione venne sancito che le Guardie Giurate non possono essere impiegate per il controllo dei lavoratori e furono stabilite le sanzioni per l’inosservanza di questa specifica prescrizione.
Le modifiche al Testo Unico
Nel 2008, arrivarono alcune modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per attuare gli obblighi comunitari e dare seguito ad alcune sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il primo intervento fu rappresentato dal Decreto Legge 59/2008 che, tra le altre cose, eliminò le cosiddette tariffe di legalità, aprendo così la strada agli appalti aggiudicati al massimo ribasso, e sancì il passaggio delle Guardie Giurate alla qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Pochi mesi dopo arrivò il Decreto del Presidente della Repubblica n.153 che modificò il titolo IV del regolamento di esecuzione del TULPS.
Guardie giurate: I Decreti Ministeriali
Il primo regolamento moderno, a livello nazionale, risale al 2010 con il Decreto Ministeriale 269/2010.
Prima di allora un altro Decreto (154/2009), sempre redatto dal Ministero dell’Interno, diede disposizioni per l’affidamento dei servizi alla cosiddetta sicurezza sussidiaria nell’ambito di porti, aeroporti e stazioni.
L’ultimo aggiornamento risale al 2015 (D.M. 56) quando vennero introdotte delle piccole modifiche in materia di trasporto valori, teleallarme, investigazioni private e comunicazioni radio.
E in futuro?
Lo scorso 6 dicembre è stato presentato in conferenza stampa il disegno di legge S.902 che mira a modernizzare il settore, con l’istituzione dell’albo professionale, ed a punire chi utilizza personale non decretato presso i siti sensibili. Clicca qui per saperne di più!