Un lavoratore che a seguito di una condotta negligente subisce un infortunio, senza aver avuto la dovuta e giusta formazione, può incolpare il datore inadempiente agli obblighi formativi?
Il fatto
Un operaio neoassunto, utilizzò con un collega esperto un elevatore con cesta auto-sollevante per salire su di un tetto con lastre in amianto ma privo di adeguati dispositivi di protezione per le cadute, nonché di adeguata formazione, il lavoratore in questione non indossava il vestiario previsto per le lavorazioni comportanti contatto con amianto, non indossava il casco, non era agganciato a una linea-vita e non aveva conseguito l’abilitazione per effettuare quel tipo di lavorazione.
Lo stesso successivamente precipitò a seguito dello sfondamento del tetto, da un’altezza di circa quattro metri, riportando gravi lesioni che ne provocarono la morte.
La Giurisprudenza
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.
Il datore di lavoro deve sempre fornire al lavoratore i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, come previsto dall’art. 18, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 fornendo oltre ai DPI l’adeguata formazione all’utilizzo degli stessi, alla mansione che dovrà svolgere, garantendo sempre la sicurezza del luogo di lavoro in conformità a quanto dispensato.
Le motivazioni
La Cassazione Penale, Sez. 4, con la sentenza n. 37487 stabilisce il principio per il quale:
“il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di formazione risponde a titolo di colpa nell’infortunio di un dipendente causato dalla condotta negligente del lavoratore trattandosi della conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro”.
La decisione
La Corte di Cassazione, elencate le argomentazioni sulle quali ha basato le sue valutazioni, escludendo che la vicenda fosse ricollegabile ad una condotta abnorme del lavoratore per non avere agito autonomamente ma senza specifiche indicazioni del datore di lavoro e per le ragioni sopraindicate in virtù anche dell’inadempienza agli obblighi di formazione e di messa a disposizione di idonei dispositivi di protezione individuale ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore con conseguente condanna oltre al pagamento delle spese processuali.