Il mestiere di guardia giurata presenta molte peculiarità dovute al fatto che il servizio di vigilanza non può essere interrotto nemmeno per pochi minuti. Come si gestisce dunque la pausa giornaliera delle guardie giurate?
Cosa dice la legge
L’articolo 8 del decreto legislativo 66/2003 specifica che per i turni superiori alle sei ore consecutive, i lavoratori hanno diritto ad una pausa di almeno 10 minuti e le modalità di fruizione sono stabilite dai CCNL. Tutto così semplice? In realtà no. L’articolo 2 della stessa legge, al comma 3 stabilisce che l’intero decreto legislativo 66/2003 non si applica, tra gli altri, alle Forze armate, alle Forze di polizia e agli addetti alla vigilanza privata. Dunque niente pausa per le guardie giurate?
Cosa prevede il CCNL della vigilanza privata
L’articolo 74 del CCNL prevede comunque il diritto alla pausa di 10 minuti, che vanno fruiti durante il turno di lavoro, “con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente”. Sempre lo stesso articolo, stabilisce anche che se durante la pausa si evidenziano particolari esigenze di servizio, che richiedono l’intervento della Guardia Giurata, “la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio”. Nella parte finale dell’articolo 74 si evidenzia che, qualora per esigenze di servizio non sia possibile il godimento della pausa, al lavoratore dovranno essere concessi “riposi compensativi di pari durata”.
La questione dei riposi compensativi
Questi famosi 10 minuti di pausa, dovrebbero essere goduti “entro i 30 giorni successivi” (secondo il CCNL) ma in realtà questa disposizione è disattesa da tutti per ragioni tecnico\operative. Dunque che fine fanno questi 10 minuti di pausa non goduta? Facendo un rapido calcolo, si tratta di circa un’ora a settimana, e nel corso dell’anno può tradursi in circa sei giornate di permesso aggiuntivo costituito proprio dalle pause non godute. Alcuni istituti di vigilanza hanno infatti istituito i cosiddetti “permessi pausa pranzo”, che consistono nell’erogare un’intera giornata di permesso, andando ad attingere sette ore dalla pausa pranzo accumulata. Si tratta di una consuetudine che non è stabilita dal CCNL, ma che può effettivamente rappresentare una soluzione, dato che la pausa accumulata in busta paga, va appunto goduta e non dovrebbe essere retribuita, esattamente come accade per le ferie.
Chi stabilisce se la pausa può essere goduta?
Come accennato prima, le modalità di fruizione vanno stabilite a livello aziendale, ma quasi mai nelle consegne di servizio o nel regolamento dell’istituto di vigilanza si trova la sezione che disciplina le pause. Molte aziende danno dunque per scontato che la pausa venga fruita durante il turno di lavoro e se il lavoratore non si lamenta in tal senso la questione potrebbe anche chiudersi qui.
Cosa troviamo nella giurisprudenza
Non ci sorprende che le pause abbiano dato il via a diverse vertenze ma purtroppo le pronunce dei tribunali non hanno preso una strada ben definita, anche perché i servizi di vigilanza sono dei tipi più diversi. Secondo alcuni giudici, il fatto che l’azienda non vada a disciplinare la pausa fa sì che il lavoratore debba in automatico avere questi 10 minuti in busta paga mentre secondo altre sentenze sta proprio al lavoratore dover dimostrare in giudizio che la pausa non è stata goduta durante il turno di lavoro. La Cassazione ha fatto un po’ d’ordine con la l’ordinanza n. 8626/2024, stabilendo che grava sul lavoratore l’onere di provare che non ha goduto della pausa. Viceversa, al datore di lavoro spetta il compito di dimostrare che i suoi dipendenti godano del riposo compensativo.
Non tutte le pause sono uguali
Vale la pena specificare che finora abbiamo parlato solamente delle pause giornaliere che non esauriscono il discorso pause dal lavoro in linea generale. Esistono infatti delle pause specifiche per alcuni tipi di servizio, come quella di 15 minuti, ogni due ore di lavoro, che è riservata solamente ai cosiddetti videoterminalisti, come nel caso degli operatori di centrale. Ricordiamo inoltre che l’interruzione temporanea dell’attività lavorativa per “esigenze fisiologiche” non va affatto considerata come pausa e non può essere negata.
Qualche consiglio finale
Visto che non c’è molta chiarezza in materia di pause, possiamo dire che il lavoratore, in mancanza di regolamentazione aziendale e a maggior ragione se non vede in busta paga la voce pausa, debba godere dei 10 minuti “in maniera da creare il minor disagio possibile al committente” come previsto dal CCNL. Mai allontanarsi dalla postazione poiché la pausa deve poter essere interrotta in qualsiasi momento per ragioni operative. E per i servizi che non hanno una postazione fissa? Se pensiamo alla classica pattuglia o ai servizi itineranti che non prevedono il mezzo aziendale, come le guardie giurate che viaggiano sui treni o nelle metropolitane, sarà certamente più difficile, per ovvi motivi, poter provare in giudizio che non si è fruito della pausa durante il turno di lavoro.