Abbiamo trattato, in altre pubblicazioni sul nostro sito, come funziona il mondo della vigilanza privata in Europa, ora vorremmo fare una panoramica generale delle politiche di sicurezza in cui gli addetti operano.
La situazione europea
Le aree anglosassoni sono caratterizzate da sistemi di applicazione della legge derivante dalla filosofia della common law, un sistema interpretativo delle norme a carattere consuetudinario basato sul precedente giuridico, piuttosto che dall’applicazione di una vera codificazione normativa. Il sistema latino e germanico, seppure con sostanziali peculiarità che le differenziano, invece si basa sul principio di codificazione della norma (civil law), che dovrà poi essere interpretata dal giudice.
Operativamente, gli anglosassoni e le nazioni ad esse collegate, hanno un approccio decentralizzato sui corpi di polizia e sulla organizzazione della sicurezza a livello locale, loro è l’idea del poliziotto di quartiere da secoli. La Germania si attesta su due livelli statale e regionale (Lander), in Spagna ed Italia tradizionalmente c’è una struttura centralizzata facente riferimento allo stato, conferendo un allargamento alle autorità locali in diversi gradi. La Francia ha una forte centralizzazione dello stato sulla sicurezza al punto che la formazione di un corpo locale è una “evenienza”, la Spagna apre già alle autonomie locali con corpi “regionali” affiancandoli alla Polizia Nazionale e la Guardia Civil che sono un po’ come i ns Carabinieri, esiste anche nella regione autonoma dell’Andalusia un vero e proprio corpo regionale stanziale a presidio degli edifici pubblici (fatto veramente curioso), il nostro paese ha 4 corpi collegati direttamente ad altrettanti ministeri e circa 8.000 comuni dotati a vario titolo di propri corpi. Per quanto riguarda la sicurezza privata, rimandiamo ad altra lettura.
I numeri italiani
Con relativa approssimazione, possiamo dire che ci sono circa 478.000 unità nei corpi di polizia ed esercito, circa 61.000 di polizia locale e circa 41.000 GPG e chissà quanti operatori dei servizi di sicurezza, si parlava nel globale di circa 100.000. Siamo andati in ordine decrescente anche per quanto riguarda le competenze ed i poteri legislativi.
Analizzando questi numeri, bisognerà tenere conto delle unità distratte dalle varie specialità, se non anche dal ruolo, magari amministrativo. I media ci riferiscono che il numero dei reati tendenzialmente è in calo, nonostante la percezione collettiva del crimine in generale sia in aumento. Nel 2022 ci sono stati circa 135.000 reati per furto e rapina, in aumento del 7,6% rispetto al 2021, ma nulla in confronto al calo valutato nel decennio 2012/2022 dove si registra un -46% ed oggi più del 51% degli italiani non si sente sicuro. C’è un problema di percezione, ma non di fatti, questo ci dicono le statistiche.
Se vogliamo parlare di percezione del crimine, già nel 1997 per un noto articolo di giornale, il 44% degli italiani afferma di aver provveduto a installare porte e finestre di sicurezza e il 32% di aver installato sistemi di allarme. L’8% sostiene di essersi dotato di un’arma da detenere in casa. È come se fosse in atto un processo di autoreclusione in un clima di sostanziale impunità… mentre il sistema penitenziario registra carceri affollate e leadership del ns paese per numero di suicidi in detenzione. Pensiamo poi a quanti cittadini ed operatori della sicurezza, sono stati sotto processo per l’esercizio della legittima difesa, che hanno dominato le cronache giornalistiche e televisive del Paese.
Le condotte devianti e criminali
Per devianza parliamo di quelle condotte che astrattamente si allontano dalle regole comuni imposte da un gruppo dominante, che nel concreto non comportano la trasgressione di regole codificate, ma solo valori “morali”. Per fare un esempio, deviante è il clochard che vive per strada ed assume condotte stigmatizzabili dalla collettività. Per sfociare in una vera e propria condotta criminale, come detto bisogna superare il limite imposto dalla legge, ladri e spacciatori possono essere l’altro esempio.
Va detto che negli ultimi anni, rispetto ad un ormai lontano passato, molte forme di devianza come ubriachezza e tossicodipendenza, sono state depenalizzate e rese al massimo oggetto di provvedimento amministrativo e/o sanzione accessoria.
Allo stesso modo, come abbiamo già trattato molto velocemente, ci sono stati diversi processi evolutivi degli indirizzi legislativi e sociologici, che hanno fatto sì che la normativa in materia penale di alcune fattispecie “lievi” diventassero illecito amministrativo. Questa è la legge di depenalizzazione ovvero la 689 del 24 Novembre 1981, più volte integrata con altri dispositivi dal 1999 al 2011. Lo stesso anno, in realtà in anticipo, interviene la legge n° 121 del 1 aprile, che smilitarizza la Polizia di Stato ed assegnerà un nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, riconoscendo il Ministro dell’Interno quale responsabile dell’ordine e della sicurezza e che coordina i vari corpi di polizia assegnando loro compiti e attività.
Lo stesso anno vengono istituiti i Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che vede affacciarsi gli amministratori locali dentro un organo consultivo (ma non vincolante) del Prefetto, sarà una lunga e lenta forma di decentralizzazione delle politiche di sicurezza dallo stato verso gli enti locali. Negli anni si registreranno gli ovvi processi di revisione della legislazione, segnatamente il “Pacchetto Sicurezza” del 2007 fino al Decreto Minniti, il n° 14 del 2017. Si segnala la rivisitazione del concetto di “sicurezza urbana”, necessario per migliorare il coordinamento e sfere di operatività “nel rispetto delle relative competenze” tra i vari corpi ed autorità (nazionali e locali).
Particolarmente interessanti possono risultare anche le disposizioni territoriali (ordinanze e regolamenti comunali), che comunque devono avere una impronta di legge dello stato alla base come ad esempio il divieto d’ingresso e stazionamento nelle aree di passaggio quali stazioni, aeroporti e linee mobili, ma per disporne e produrre effetti, serve la facoltà di sanzionare amministrativamente. Inoltre le ordinanze sindacali sono meno efficaci di quelle assunte invece dalle giunte e dai consigli comunali, poiché espressione di una stesura delegata ad un organo consuntivo collettivo. Sembrerebbe utile ad esempio sapere che dopo un dato numero di sanzioni ed inosservanze, si può ricorrere al DASPO cittadino, oggetto di valutazione però di un giudice.
Nasce il concetto di “sicurezza sussidiaria”
Con la manifestazione del terrorismo internazionale di matrice islamica degli anni 2000, gli stati avvertono la necessità di dover implementare le sfere di attribuzione nella gestione della sicurezza pubblica. Nel dettaglio in Italia prende forma il DM 154/2009, che si sostanzia appunto in una normativa in cui lo stato allarga le competenze al privato e si disimpegna negli ambiti delle aree di transito urbane e non, in particolare aeroporti, porti e metropolitane senza trascurare le linee di trasporto pubblico ed i luoghi ad esse collegate come i depositi. Viene lasciata la facoltà di avvalersi di un servizio di vigilanza ai sensi dell’art. 133 del Tulps e cioè svolto da proprio personale o ai sensi del 134 con i soggetti muniti di apposita licenza di polizia.
Viene richiesto un robusto apparato di formazione professionale per le risorse applicate a questi servizi, sia per gli addetti che per le figure di coordinamento e col tempo prenderà forma e sostanza anche la qualifica del Senior Security Manager, tanto necessaria oggi per aggiudicarsi servizi sensibili.
2010, anno spartiacque
Il DM 269/10, la bibbia della GPG, opera un riordino della “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica”.
Si applica un regolamento ministeriale, che può essere soggetto alle disposizioni del Tulps e del Regolamento di esecuzione del Tulps, che prevedono la facoltà dei Prefetti e dei Questori di adottare specifici provvedimenti e prescrizioni sul proprio territorio. Benché il 269/10 sia funzionale, al punto che la Spagna ci “copierà” dopo pochi anni ma in chiave di elevata sussidiarietà con la forza pubblica, in Italia molti coni d’ombra si fanno largo nel tempo, aziende e sindacati si contenderanno l’interpretazione, ricorrendo in ultima sintesi al giudizio delle questure, che notoriamente possono essere più o meno ricettive alle istanze delle parti. Va evidenziata nella stesura del DM, la specifica parte dedicata alla definizione degli obbiettivi sensibili, allargando l’ambito di applicazione di tale concetto.
Una società che cambia deve adeguare il suo diritto con i tempi… questo aspetto ormai dato per assunto si è palesato attraverso il cammino fatto dalla collettività e dai suoi consociati. Il secolo scorso ci preoccupavamo di povertà e malattie infettive, in questo ci troviamo nella società dei desideri che ha conosciuto solo lo shock della pandemia. Se prima ci preoccupavamo di mafia e terrorismo, ora ci preoccupiamo dei reati di microcriminalità, di quei reati predatori che oggi ingenerano insicurezze e paure al cittadino. Sembrerebbe che la politica di sicurezza ha funzionato nel senso più prossimo all’interesse dello stato, quello di assicurare le risorse nella lotta contro la grande criminalità ed il terrorismo. Se questo è avvenuto positivamente, configura un contributo dato dalla nostra categoria, il risultato se incoraggia e funziona, deve però essere attento a nuove forme ed esigenze di sicurezza. Ma come sappiamo, i cambiamenti giuridici a volte impiegano generazioni per vedere la luce ed essere compresi, nel frattempo viviamo in tempi di incertezza e paure nelle nostre città, in preda a nuovi fenomeni caratterizzati da una microcriminalità dilagante a cui gli operatori prima; ed i cittadini dopo poi, pagano un prezzo salato.