Con la sentenza n. 31866/2024, la Corte di Cassazione ha confermato un’importante pronuncia in materia di licenziamenti per fatti avvenuti al di fuori dell’orario di lavoro, rafforzando l’orientamento giurisprudenziale che legittima il recesso anche per condotte estranee all’attività lavorativa.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha convalidato il licenziamento di un dipendente di un’azienda di trasporto pubblico locale, resosi colpevole – fuori dall’orario di lavoro – di gravi reati contro la persona: maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Il provvedimento, già ritenuto legittimo nei precedenti gradi di giudizio, è stato fondato sull’impossibilità di mantenere il rapporto fiduciario tra le parti e sulla necessità, per il datore, di tutelare l’ambiente di lavoro e l’immagine aziendale.
Il principio della fiducia nel rapporto di lavoro
La Cassazione ha ribadito che il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) può essere legittimo anche in assenza di un legame diretto tra le mansioni svolte e il comportamento illecito, quando viene meno il presupposto fiduciario.
Questa interpretazione, oggi prevalente, rappresenta un’evoluzione rispetto all’indirizzo più restrittivo del passato. In particolare, viene riconosciuto che l’affidabilità morale del lavoratore, soprattutto in ambiti ad alta esposizione pubblica (come il TPL o i servizi di sicurezza), costituisce un elemento determinante per la prosecuzione del rapporto.
Danno d’immagine e proporzionalità della sanzione
Altro punto rilevante riguarda l’art. 2104 c.c., in riferimento alla lealtà e diligenza dovuta dal lavoratore. Un comportamento gravemente scorretto nella sfera privata può riflettersi negativamente sull’immagine e sull’affidabilità dell’azienda, generando un danno reputazionale.
In questo contesto, è stato ritenuto legittimo e proporzionato il licenziamento anche alla luce dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), confermando la correttezza procedurale del provvedimento disciplinare.
Guardie giurate: un settore ad alta esposizione
Nel settore della sicurezza privata, il mantenimento di una condotta morale irreprensibile è un requisito essenziale per l’assunzione e la permanenza nel rapporto di lavoro. Le Guardie Particolari Giurate (GPG), così come altre figure in divisa, operano in contesti delicati e ad alto rischio.
È noto che basta una querela, anche da parte di un familiare, per determinare la sospensione dal servizio e il ritiro dell’arma, spesso sulla base di un giudizio prudenziale e non ancora confermato da una sentenza. In questi casi, il lavoratore può trovarsi sospeso, stigmatizzato e isolato, anche in assenza di una verifica oggettiva dei fatti.
Prevenzione e supporto: strumenti ancora assenti nel privato
Se questo è l’orientamento giurisprudenziale prevalente, è necessario aprire una riflessione anche su ciò che manca: strumenti concreti di prevenzione, supporto psicologico e formazione continua, oggi assenti nel settore della vigilanza privata.
Mentre nelle forze dell’ordine esistono percorsi dedicati al sostegno psicologico del personale, nel comparto privato la situazione è critica: mancano corsi, percorsi formativi e strutture capaci di sostenere i lavoratori esposti a stress, traumi e disagio sociale.
Le guardie giurate vengono spesso percepite come ostacolo, più che come presidio di legalità. Una visione sbagliata, che alimenta l’isolamento professionale e personale. Occorre invertire questa tendenza, riconoscendo il valore sociale e umano di chi ogni giorno garantisce sicurezza.



