L’offerta conciliativa è uno strumento facoltativo, introdotto dal Jobs Act (Decreto legislativo 23/2015), che consente al datore di lavoro di formulare un’offerta economica, al lavoratore licenziato, al fine di evitare la possibile impugnazione del licenziamento. Non esclude tutte le altre forme di conciliazione previste dalla legge.
A chi si applica?
È possibile formulare l’offerta (in sede protetta) entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento (anche se già impugnato), ai lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del Jobs Act (7 marzo 2015) che ha introdotto l’offerta di conciliazione meglio conosciuta come offerta conciliativa.
Fanno eccezione a questa regola i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore di questa legge
solamente in tre casi:
- Se hanno terminato l’apprendistato a partire dal 7 marzo 2015.
- Se sono passati ad un contratto a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015.
- Se sono dipendenti di un’azienda che ha superato la soglia dei 15 dipendenti dopo il 7 marzo
2015.
Quali sono i vantaggi dell’offerta conciliativa?
Sia il lavoratore che il datore di lavoro eviteranno tutti i rischi connessi ad un possibile giudizio davanti al giudice e non andranno dunque incontro alle spese legali (contributo unificato, parcella avvocato, bolli, ecc.). Ulteriori vantaggi dell’offerta conciliativa per il lavoratore sono l’importo al netto e zero tempi di attesa. Infatti, la cifra stabilita dalle parti con questo meccanismo, non sarà assoggettata a tassazione IRPEF o a contribuzione previdenziale. L’assegno circolare (unico metodo di pagamento previsto dalla norma) dovrà essere consegnato al lavoratore al momento della firma dell’accordo. Accettando l’assegno circolare, il lavoratore potrà anche accedere all’indennità mensile di disoccupazione (NASpI).
A quanto ammonta l’importo offerto al lavoratore licenziato?
Il sistema di calcolo dell’offerta conciliativa è basato unicamente sull’anzianità di servizio e gli importi minimi e massimi sono stati ritoccati al rialzo dal cosiddetto Decreto Dignità (D.L. 87/2018). Al lavoratore spetta una mensilità per ogni anno di servizio prestato, quantificata come retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In ogni caso, l’importo dell’offerta conciliativa non potrà essere inferiore a 3 e superiore a 27 mensilità. Dunque un lavoratore con un solo anno di servizio avrà comunque diritto ad un importo pari a tre mensilità.
L’offerta conciliativa si applica anche alle piccole aziende?
L’offerta conciliativa può essere applicata anche alle aziende con meno di 15 dipendenti ma la quantificazione dell’importo è ridotta. Nello specifico:
- Spetta al lavoratore un importo pari a 0,5 mensilità per ogni anno di servizio prestato
- L’offerta minima sarà pari a 1,5 mensilità
- L’offerta massima sarà pari a 6 mensilità