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    Home » Partecipazione dei lavoratori: la legge è realtà
    Notizie

    Partecipazione dei lavoratori: la legge è realtà

    Leucio BianchiBy Leucio Bianchi15/05/2025Nessun commento4 Mins Read
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    Partecipazione dei lavoratori la legge è realtà
    Corteo dell'UGL all'evento del 1 maggio sul tema della partecipazione.
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    Il 14 maggio 2025 il Senato ha approvato in via definitiva il DDL 1407, rendendo legge dello Stato la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. Un principio previsto sin dal 1948 dall’articolo 46 della Costituzione, che trova finalmente attuazione dopo quasi 80 anni.

    Si tratta di un cambiamento storico per il mondo del lavoro italiano e per il modello produttivo nazionale, caratterizzato da piccole e medie imprese a conduzione familiare e con un assetto decisionale spesso accentrato.

    Indice dei contenuti

    Toggle
    • Cosa prevede la legge sulla partecipazione dei lavoratori
    • Partecipazione gestionale (Capo II)
    • Partecipazione economica e finanziaria (Capo III)
    • Partecipazione organizzativa (Capo IV)
    • Partecipazione consultiva (Capo V)
    • Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (Capo VI)
    • Disposizioni finali (Capo VIII)
    • Un nuovo modello partecipativo per le imprese italiane

    Cosa prevede la legge sulla partecipazione dei lavoratori

    La nuova normativa introduce quattro aree di intervento che regolano il coinvolgimento attivo dei lavoratori nei processi aziendali: partecipazione gestionale, economico-finanziaria, organizzativa e consultiva. La legge stabilisce anche norme sulla formazione dei rappresentanti dei lavoratori e l’istituzione di una commissione permanente nazionale.

    Partecipazione gestionale (Capo II)

    Le aziende che adottano il modello dualistico previsto dal codice civile (con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza) potranno prevedere nei propri statuti la presenza di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, in base a quanto disciplinato dai contratti collettivi.

    La designazione dovrà rispettare requisiti di onorabilità e professionalità secondo l’art. 2409-duodecies del codice civile. Potrà essere prevista anche la presenza di rappresentanti coinvolti in piani di partecipazione finanziaria.

    Partecipazione economica e finanziaria (Capo III)

    Gli articoli 5 e 6 disciplinano:

    • la distribuzione degli utili aziendali ai lavoratori,
    • i piani di partecipazione finanziaria, compresa la possibilità di convertire premi di produzione in azioni.

    La nuova legge valorizza la contrattazione collettiva, sia a livello aziendale che territoriale. In questo contesto, la nostra federazione si è mossa con largo anticipo, promuovendo con determinazione il ricorso alla contrattazione regionale per i lavoratori della vigilanza privata e includendo già nelle piattaforme rivendicative alcuni principi di partecipazione ora riconosciuti dalla normativa.

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    Corteo dell’UGL all’evento del 1 maggio dedicato alla partecipazione

    Partecipazione organizzativa (Capo IV)

    Gli articoli 7 e 8 prevedono la possibilità di:

    • istituire commissioni paritetiche per promuovere innovazione e miglioramento dei processi aziendali,
    • inserire in organigramma figure dedicate al benessere organizzativo (formazione, welfare, qualità del lavoro, inclusione, parità, genitorialità).

    Le imprese con meno di 35 dipendenti possono attivare forme di partecipazione tramite gli enti bilaterali.

    Partecipazione consultiva (Capo V)

    Gli articoli 9, 10 e 11 regolano il diritto alla consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori, in relazione alle principali decisioni aziendali.

    È prevista:

    • l’istituzione di commissioni paritetiche aziendali,
    • la creazione di una commissione paritetica nazionale per la gestione delle controversie,
    • la formalizzazione dei tempi e delle modalità di consultazione, in coordinamento con la contrattazione collettiva.

    Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (Capo VI)

    L’art. 12 impone un obbligo formativo minimo di 10 ore annue per i rappresentanti coinvolti nella partecipazione gestionale, con possibilità di avvalersi degli enti bilaterali come soggetti formatori.

    Commissione Nazionale Permanente per la Partecipazione (Capo VII)

    L’art. 13 istituisce una Commissione Nazionale Permanente per la Partecipazione dei Lavoratori con le seguenti funzioni:

    • fornire pareri non vincolanti su controversie interpretative,
    • proporre misure correttive in caso di violazioni procedurali,
    • raccogliere e promuovere le buone pratiche,
    • redigere ogni due anni un rapporto nazionale sulla partecipazione dei lavoratori,
    • presentare proposte al CNEL per migliorare la partecipazione gestionale, finanziaria e organizzativa,
    • conservare i verbali delle commissioni paritetiche aziendali.

    La composizione della Commissione include rappresentanti delle parti sociali, esperti e funzionari pubblici, nominati con decreto del Ministero del Lavoro.

    Disposizioni finali (Capo VIII)

    Le disposizioni conclusive estendono l’applicazione della legge anche alle società cooperative e ne definiscono le coperture economiche.

    Un nuovo modello partecipativo per le imprese italiane

    Questa riforma rappresenta un punto di svolta per il sistema produttivo italiano, ponendo le basi per un modello partecipativo più moderno, inclusivo e responsabile.
    L’attuazione concreta di questi principi passerà ora attraverso statuti aziendali, contrattazione collettiva, e un rafforzamento del ruolo delle organizzazioni sindacali.

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