Permessi per attività di volontariato, mai utili come in questo momento.
“Corsa contro il tempo per estrarre persone dalle macerie. Due le scosse più forti, magnitudo 7.8 e 7.5. Migliaia di abitazioni crollate, soccorsi senza sosta migliaia i feriti. 8.000 le presone salvate. Mattarella a Erdoğan: “L’Italia vi è vicina” (Fonte: RaiNews).
Questa la notizia che negli ultimi giorni viaggia veloce sul web. Migliaia di morti tra Siria e Turchia, al momento se ne contano 5.000: una delle più gravi calamità naturali che ha colpito i due paesi nella storia.
E ancora non è finita purtroppo, si scava ancora alla ricerca disperata di superstiti sotto le macerie.
Ecco quindi che i permessi per attività di volontariato possono diventare uno strumento fondamentale per salvare vite umane.
L’ Italia vi è vicina e non solo “per modo di dire”.
E’ risaputo che in Italia vi siano delle Organizzazioni e dei corpi di volontariato come Protezione Civile e Croce Rossa che da sempre accorrono in soccorso di qualsiasi paese in cui una calamità naturale stia straziando la popolazione. Partono dall’Italia volontari, medicine, unità cinofile, tutto ciò che può essere utile in questi tragici momenti. I nostri volontari sono preparati e formati per qualsiasi evento imprevisto e la loro organizzazione ci viene invidiata da molti paesi.
Ma chi sono i volontari che partono e partiranno in aiuto di Siria e Turchia?
Molti sono lavoratori, persone che sono state formate per attività di soccorso e protezione civile.
Lavoratori che fruiscono in base al Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 di permessi per attività di volontariato e sociale.
Il Decreto del Presidente della Repubblica
Il Decreto del Presidente della Repubblica numero 194 del 2001, all’articolo 9, stabilisce che i lavoratori impiegati nelle attività di volontario e attività sociale in caso di calamità naturale, possano assentarsi dal lavoro utilizzando degli appositi permessi, detti permessi per attività di volontariato.
1. trenta giorni continuativi;
2. fino a novanta giorni all’anno
e gli stessi in questo periodo avranno diritto a:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
In caso di emergenza nazionale e dichiarato stato di emergenza, i limiti previsti per l’utilizzo di volontari possono essere elevati a:
1. a sessanta giorni continuativi;
2. fino a centottanta giorni all’anno
Permessi specifici per i volontari del Corpo Nazionale Alpino e speleologico e del Club Alpino Italiano
I lavoratori dipendenti che svolgono il ruolo di volontari presso il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano hanno diritto a permessi retribuiti durante le attività di soccorso e le relative esercitazioni o il giorno successivo a un’operazione che dura più di 8 ore. Questi lavoratori ricevono il completo trattamento economico e previdenziale per i giorni di astensione dal lavoro.
In generale sulla retribuzione durante i permessi per attività di volontariato.
Il datore di lavoro durante il periodo di assenza del lavoratore impiegato nell’attività di volontariato dovrà anticipare la normale retribuzione, oltre che provvedere ai normali versamenti contributivi, come se il lavoratore fosse regolarmente in servizio presso l’azienda. Sarà poi il datore di lavoro a dover richiedere i dovuti rimborsi alle Agenzie di volontariato in cui il lavoratore è stato impiegato per recuperare gli anticipi sui permessi per attività di volontariato.