Preposto sicurezza: sembra assurdo ma può farlo anche un apprendista, a patto che dimostri competenze reali, formazione adeguata e poteri effettivi di vigilanza e intervento. La Cassazione (n. 6790/2024) non vieta in astratto la scelta, ma condanna il datore se la nomina è meramente formale e il preposto è inidoneo. L’INL (nota 6261/2025, con Conferenza Regioni) indica che la valutazione è caso per caso: contano il contesto, l’esperienza concreta e la coerenza con l’art. 18, 19, 28, 37 del D.Lgs. 81/2008. Nella vigilanza privata: prudenza massima.
Perché ne parliamo (e cosa cambia per i lavoratori)
Mercato del lavoro fluido, turn over alto, squadre giovani: molte imprese cercano preposti “pronti all’uso”, talvolta individuandoli tra chi ha ridotta anzianità o è in apprendistato. La legge non blocca questa scelta in astratto, ma chiede sostanza: competenze, poteri, responsabilità. Se la nomina è solo di carta, i rischi sono alti per tutti: per l’azienda (sanzioni, responsabilità penali) e per i lavoratori (maggior esposizione al rischio senza tutele effettive). Il punto è come si nomina, chi si nomina e con quali garanzie reali.
Regola generale: cosa pretende la legge
Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore (art. 18) di organizzare prevenzione e vigilanza coerenti con la valutazione dei rischi (art. 28). Il preposto (art. 19) è chi sovrintende e vigila sull’attività lavorativa, impartisce indicazioni e interviene per correggere comportamenti non sicuri, potendo interrompere lavorazioni in caso di pericolo. Non basta il titolo: servono poteri effettivi e formazione (art. 37) specifica per ruolo e rischi. Tradotto: la nomina è legittima quando la persona sa cosa fare, può farlo davvero e l’organizzazione lo riconosce per iscritto e nei fatti.
Cosa ha detto la Cassazione
Nel 2024 la Suprema Corte ha confermato la condanna del datore per un grave infortunio: il lavoratore era stato messo su un’attività specialistica senza preparazione e il preposto era un apprendista formalmente formato ma sostanzialmente inidoneo. La Corte non vieta l’apprendista-preposto in quanto tale; boccia però l’individuazione meramente formale e priva di effettiva capacità di prevenire i rischi. Messaggio chiaro: l’azienda risponde se sceglie un preposto che non è in grado (per esperienza, poteri, contesto) di svolgere la funzione.
Le indicazioni dell’INL: caso per caso, sostanza prima della forma
Con la nota 6261/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro — d’intesa con la Conferenza delle Regioni — ha affrontato i quesiti sulla nomina del preposto tra lavoratori con limitata anzianità (12 mesi) o in apprendistato. Linea guida: valutazione caso per caso; rilevano competenze, esperienza effettiva, contesto operativo, coerenza con DVR e tracciabilità dei poteri (deleghe, ordini di servizio, prassi). La nota prende le mosse da contesti ferroviari, ma i criteri sono preziosi anche altrove: no automatismi, sì verifica sostanziale e documentata.
Casi particolari e CCNL vigilanza privata
Nel settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza, i preposti possono presidiare turni notturni, centrali operative, pattuglie, servizi in appalto con regole sito-specifiche. Qui il DVR deve calare i rischi reali (lavoro in solitario, aggressioni, gestione emergenze, uso di dotazioni, stress da turni). Un giovane con alto profilo tecnico può anche essere idoneo, se: è formato al ruolo, ha autorevolezza riconosciuta, riceve poteri scritti (fermare attività, segnalare e far rispettare prescrizioni), e l’organizzazione lo supporta (sostituzioni, escalation, procedure chiare). Se mancano questi tasselli, la nomina è fragile.
Diritti e rischi
Chiedi gli atti: ordine di servizio di nomina, descrizione dei poteri, evidenze del percorso formativo (base, ruolo, aggiornamento), verbali di addestramento, prove di emergenza.
Verifica i poteri: puoi davvero interrompere un’attività? È previsto il rimpiazzo se ti allontani?
DVR e procedure: il tuo ruolo è coerente con il DVR e con le procedure sito-specifiche? Sono previsti briefing pre-turno e debriefing sugli eventi critici?
Tutela retributiva: la funzione di preposto va riconosciuta anche economicamente se comporta responsabilità aggiuntive. Pretendi il corretto inquadramento/indennità secondo CCNL e accordi di secondo livello.
Segnala per iscritto: se non hai strumenti e poteri, segnalalo formalmente. La sicurezza non è eroismo individuale.
La posizione di UGL Sicurezza Civile
Conoscendo contesti e criticità del comparto, UGL Sicurezza Civile sconsiglia la scorciatoia: la nomina del preposto non va affidata a chi è ancora in una prima fase di crescita professionale salvo eccezioni davvero motivate e documentate nel DVR. Serve formazione vera (non un PDF “da leggersi”), addestramento sul campo, verifica dell’apprendimento e affiancamento. Un lavoratore formato, aggiornato e assertivo tutela tutti e deve ricevere il giusto riconoscimento economico. La nostra bussola è semplice: prima la sostanza, poi la forma. Ricordiamo che la presenza di un capoturno non esonera il datore di lavoro dalle responsabilità per gli eventuali infortuni dei propri dipendenti. Ne abbiamo parlato in questo articolo.
ATTENZIONE
Responsabilità penali: nomine solo formali espongono il datore a condanne se il preposto non è in grado di prevenire i rischi.
Ispezioni: l’INL valuterà documenti e prassi. Regola aurea: ciò che non è tracciato non esiste.
Settore-specifico: i chiarimenti 2025 nascono in ambito ferroviario; in altri settori vanno calati nel DVR e nel CCNL applicato.
Aggiornamenti formativi: verifica periodicità e contenuti specifici per preposti; l’aggiornamento “di facciata” non basta.
Domande frequenti (FAQ)
Un apprendista può essere nominato preposto?
Sì, ma solo con competenze provate, formazione completa e poteri reali. In assenza di questi requisiti la nomina è inopportuna e rischiosa.
La Cassazione ha vietato l’apprendista-preposto?
No. Ha censurato le nomine di facciata: se il preposto non può prevenire i rischi, risponde l’organizzazione. Leggi questo articolo per saperne di più.
Cosa guarda l’INL nelle verifiche?
Coerenza tra DVR e prassi, deleghe e ordini di servizio, registri di formazione/addestramento, procedure di emergenza ed evidenze di vigilanza.
Il preposto deve essere pagato di più?
Sì, quando il ruolo aggiunge responsabilità organizzative: verifica inquadramento e indennità nel CCNL e negli accordi aziendali.
Serve sempre lunga anzianità?
No. Conta la sostanza: competenza, autorevolezza, poteri, affiancamento e supporto. L’anzianità da sola non garantisce idoneità.




