Il nuovo codice della strada
Come ormai noto, nel mese di Dicembre 2024 è entrato in vigore il novellato Codice della Strada, con le modifiche introdotte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale intervento normativo ha scaturito un inasprimento del regime sanzionatorio su preesistenti fattispecie di infrazioni al codice della strada, tra le quali l’utilizzo dei dispositivi tecnologici durante la guida.
Difatti, tale dispositivo normativo era già efficace nelle more dell’art. 173 CDS, pertanto in termini giuridici nessun cambiamento è avvenuto rispetto al passato, se non appunto come detto, un inasprimento delle sanzioni amministrative ed accessorie. Ad incoraggiare questa politica, dopo le festività è risultato evidente un calo tra il 20% e 25% di vittime per sinistri stradali, senza addentrarsi troppo nelle statistiche relative ai sinistri in generale.
Lo stato giuridico
Ci preme sottolineare, senza eccessivo zelo ma con un ormai consolidato stato di amarezza, che le GPG non sono pubblici ufficiali e che pertanto, sempre nelle more dello stesso articolo 173 comma 2 del CDS, non sono neanche annoverate tra le figure che, per motivi di servizio, possono utilizzare i dispositivi radiotelefonici elencati nell’art. 138 del CDS. Dunque risulta chiaro ed evidente che per poter utilizzare gli strumenti aziendali o quelli propri, semmai si debba utilizzare il dispositivo, bisogna mettere in conto che è vietato lasciare il volante ed operare qualsiasi interazione manuale con il dispositivo mentre si è alla guida.
Ad esempio, se bisogna ricalcolare un percorso per raggiungere un obiettivo, ora come prima, si deve necessariamente procedere ad una sosta per le necessarie operazioni sul dispositivo. Di diverso avviso è schiacciare il tasto di un dispositivo radio veicolare, poiché molto più assimilabile ad un dispositivo bluetooth vivavoce, fatto che comunque pone urgenti interrogativi e chiarimenti, che le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, dovrebbero richiedere al governo. Insomma… la comunicazione via radio può essere tollerata, oppure a seconda del caso, siamo di fronte ad una violazione delle norme di circolazione?
In concorso alla assimilazione ai dispositivi bluetooth, a discrimine degli operatori, vige lo stato di necessità e l’assolvimento del proprio dovere, previste come cause di giustificazione dal nostro ordinamento, ma sicuramente, servono basi giuridiche più solide e chiare rispetto a questi teoremi che seppur legittimi, necessitano di un vero e proprio aggiustamento che potrebbe coinvolgere ad esempio personale sanitario e mezzi di soccorso stradale.
Le responsabilità del conducente
La sentenza di Cassazione del 5 Novembre 2024 n° 28377, ha respinto il ricorso di un lavoratore che si era messo alla guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di alcolici.
Dopo aver smontato dal turno in stato di ebrezza, era capitato che il lavoratore avesse un sinistro stradale e che fosse risultato positivo all’alcool test. Questo ha evidenziato la sua responsabilità nella determinazione del sinistro nei primi due gradi di giudizio, poiché lo stesso lamentava il mancato riconoscimento dell’infortunio in itinere.
Con la sentenza emessa, la suprema Corte ha confermato i precedenti giudizi avversi al lavoratore con delle motivazioni che effettivamente non hanno portata, anche qui, di vera innovazione, poiché per analogia con le norme della sicurezza sul lavoro, se si agisce in contrasto con le prescrizioni sulla sicurezza, ad esempio rimuovendo i dispositivi di sicurezza, c’è evidenza nella colpa per aver derogato volontariamente al corretto utilizzo di un macchinario. Se la norma vieta l’utilizzo dei dispositivi alla guida, in caso di infortunio, potrà essere data la colpa al lavoratore?
Progetti formativi di sicurezza stradale
La UGL Sicurezza Civile, non appena entrato in vigore il nuovo CDS, oltre a fare formazione ai propri rappresentanti sindacali anche sulle questioni legate alle sanzioni disciplinari e/o amministrative ed accessorie, e alle controversie legate alle richieste di risarcimento danni, ha già operato alcuni incontri con delle aziende per sensibilizzare su queste problematiche, raggiungendo un accordo con uno dei maggiori istituti di vigilanza a livello nazionale, proprio su questi aspetti e non ultimo sui dispositivi di controllo del territorio adottati da alcuni comuni, nella fattispecie quello di Roma, al quale si dovrà dare seguito presso le istituzioni statali e governative.
Sta di fatto, che l’unico consiglio che possiamo dare al momento è quello di interfacciarsi con gli operatori delle forze dell’ordine, in caso di verifica e controlli da parte degli stessi, evidenziando appunto l’aspetto della assimilazione dei dispositivi radio e delle cause di giustificazione, sperando di non dover ricorrere ai giudici di pace per le sanzioni erogate.