Quando un lavoratore si ammala, ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutelare la propria salute. Ma attenzione: il diritto alla malattia non è assoluto e segue regole ben precise. Se queste non vengono rispettate, si rischiano conseguenze anche gravi, come il licenziamento.
In questo articolo spieghiamo in modo chiaro e accessibile come funziona l’assenza per malattia per le guardie giurate e il personale della vigilanza privata, secondo quanto stabilito dal relativo CCNL.
La prima regola
Il lavoratore che si assenta per malattia è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’azienda, così come previsto dall’art. 122 del CCNL Vigilanza Privata.
La comunicazione deve avvenire il prima possibile, salvo i casi in cui condizioni oggettive rendano impossibile farlo nell’immediato (ad esempio un ricovero d’urgenza).
Attenzione: se il lavoratore non comunica l’assenza nei tempi previsti, l’assenza può essere considerata ingiustificata anche se, in un secondo momento, viene trasmesso il certificato medico. Questo può comportare conseguenze disciplinari.
La data di inizio
Il certificato di malattia dovrebbe riportare, come data di inizio, quella della visita medica. Ma cosa succede se ci si ammala quando il medico di base è chiuso, ad esempio di sera, nel weekend o nei festivi?
In questi casi, il certificato può essere redatto il giorno successivo, ma solo se la visita avviene a domicilio. Tuttavia, per evitare problemi o contestazioni da parte del datore di lavoro, è consigliabile rivolgersi subito a:
Pronto soccorso, se le condizioni di salute lo richiedono
Servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), che può rilasciare un certificato per il giorno stesso della visita
Il giorno seguente, sarà poi possibile recarsi dal proprio medico curante per proseguire la certificazione.
E se ci si ammala di sabato?
Dal momento che il medico di base non è reperibile neanche la domenica, è opportuno tornare presso la guardia medica anche il giorno successivo, per ottenere una copertura continuativa.
Così facendo, il certificato sarà regolare e l’azienda non potrà sollevare contestazioni.
La trasmissione del certificato
Grazie all’istituzione del certificato medico telematico, non è più necessario trasmettere via posta il certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro. Sarà infatti sufficiente comunicare alla propria azienda il numero di protocollo indicato nel certificato medico e il giorno in cui termina la malattia (salvo continuazione). Ricordiamo che il lavoratore non è tenuto a comunicare per quale tipo di malattia si assenta. Sul punto è intervenuto il Garante per la Privacy, con la deliberazione numero 23 del 2007 (anche se va detto che parla di datori di lavoro pubblici) che ha chiarito quali informazioni devono essere contenute nel certificato medico consegnato al datore di lavoro, ovvero solamente dati generici senza nessun riferimento relativo alla patologia riscontrata.
La fine della malattia
Proprio come per l’inizio dello stato di malattia, il lavoratore ha l’obbligo di avvisare anche quando terminano i giorni di prognosi indicati nel certificato medico. Il penultimo giorno di malattia, o comunque almeno 24 ore prima del rientro in servizio, il lavoratore dovrà contattare la propria azienda e comunicare se l’indomani rientrerà a lavorare oppure se intende proseguire lo stato di malattia. L’obbligo è da intendersi valido anche se l’indomani il lavoratore non avrebbe comunque lavorato perché di riposo o in ferie. Il lavoratore dovrà dunque attivarsi in tempo e non deve attendere passivamente che sia l’azienda a chiedergli informazioni sul suo stato di salute.
Le malattie lunghe
In caso di assenza per malattia superiore a 60 giorni consecutivi, il lavoratore non può rientrare in servizio senza prima essere sottoposto a visita medica di idoneità da parte del medico competente, se ritenuta necessaria in base alla valutazione dello stesso. Questa prescrizione è valida per tutti i lavoratori che sono sottoposti al regime di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.lgs 81/08.
I controlli e gli orari
Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori, i controlli sullo stato di malattia possono essere effettuati solo dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, come l’INPS. Questi accertamenti devono essere svolti su richiesta del datore di lavoro, ma è importante sapere che l’INPS può attivarli anche d’ufficio, in piena autonomia.
Le visite di controllo avvengono presso il domicilio del lavoratore, durante le fasce di reperibilità previste per i dipendenti del settore privato:
🕙 dalle 10:00 alle 12:00
🕔 dalle 17:00 alle 19:00
Durante questi orari il lavoratore deve essere reperibile all’indirizzo indicato nel certificato medico, salvo giustificato motivo.
Quando si può uscire
Tra le regole più conosciute legate alla malattia ci sono gli orari di reperibilità, ovvero i momenti della giornata in cui il lavoratore deve trovarsi al domicilio indicato nel certificato medico per eventuali visite di controllo.
Secondo l’art. 123 del CCNL Vigilanza Privata, non è considerata assenza ingiustificata alla visita di controllo domiciliare se il lavoratore si allontana per:
Visite mediche, accertamenti o prestazioni specialistiche non effettuabili al di fuori delle fasce di reperibilità
Gravi motivi familiari o personali, tali da rendere imprescindibile la presenza del lavoratore fuori casa per evitare conseguenze serie.
Un esempio pratico può essere la necessità di andare a prendere il figlio all’asilo per mancanza di alternative.
In ogni caso, è sempre consigliabile informare l’azienda prima di allontanarsi dal domicilio, per evitare contestazioni o sanzioni disciplinari.

I controlli “extra”
Esiste il falso mito secondo cui il lavoratore può fare ciò che vuole al di fuori delle fasce orarie di controllo stabilite per legge. In realtà non è propriamente così poiché il datore di lavoro ha la facoltà di accertare la veridicità dello stato di malattia del proprio dipendente attraverso l’uso di investigatori privati.
Dunque, il lavoratore in malattia deve stare sempre in casa? Assolutamente no. Diciamo che, in estrema sintesi, il lavoratore non deve compiere alcuna attività che possa peggiorare il suo stato di salute o ritardare il rientro in servizio. Ad esempio, non potrà essere contestato nulla ad un lavoratore con un braccio ingessato che si reca a fare una passeggiata, mentre ci saranno di sicuro dei provvedimenti disciplinari per un dipendente che durante la malattia svolge un’altra attività lavorativa.
La retribuzione
Nel contratto della vigilanza privata, il lavoratore assente per malattia ha diritto alla normale retribuzione per un periodo massimo di 180 giorni all’anno.
Durante questo periodo, continuano a maturare anche tutti gli altri istituti contrattuali, come:
- Ferie
- Permessi (ROL)
- Tredicesima mensilità
- Trattamento di fine rapporto (TFR)
Attenzione: se l’INPS non riconosce lo stato di malattia (ad esempio dopo una visita di controllo o per errori nella certificazione), il lavoratore perde il diritto non solo all’indennità economica, ma anche alla maturazione dei suddetti istituti per il periodo non riconosciuto.
Il periodo di comporto
Se la malattia si protrae oltre i 180 giorni, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro, nell’arco dell’anno solare:
- Fino a 240 giorni riferibili a più episodi morbosi
- Fino a 300 giorni, anche se non continuativi, riferibili allo stesso episodio morboso, a condizione che l’imputabilità della malattia allo stesso episodio sia certificata prima del raggiungimento dei 240 giorni
Le regole della malattia prevedono che, superati i limiti sopra citati, il lavoratore potrà chiedere altri 6 mesi di aspettativa, previa richiesta scritta.
La malattia dovrà essere debitamente comprovata e documentata fino alla guarigione clinica che consenta a al lavoratore di tornare alle precedenti mansioni.
Eventuali assenze dovute a terapie salvavita, che comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa, anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore di usufruire dell’aspettativa prolungata non retribuita anche dopo il superamento del periodo di comporto.
L’aspettativa può essere frazionata anche in singoli giorni se gli eventi terapeutici lo richiedono.
Superati i limiti elencati sopra, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento senza obbligo di preavviso.
Conclusioni
Queste sono le principali regole della malattia nel settore della vigilanza privata.
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