L’INPS, con la circolare n. 48 del 24 febbraio 2025, ha introdotto importanti novità in materia pensionistica (rendita vitalizia) per i lavoratori con periodi di contribuzione obbligatoria non versata dal datore di lavoro e ormai prescritta. La circolare illustra le modifiche apportate dall’articolo 30 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha introdotto il comma settimo all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Cosa cambia per i lavoratori?
La principale novità riguarda la possibilità per il lavoratore di riscatto dei contributi non versati con onere interamente a proprio carico, anche quando il diritto di richiederla in sostituzione del datore di lavoro sia prescritto. Questo significa che, in caso di contributi non versati dal datore di lavoro e ormai prescritti, il lavoratore può comunque ottenere la rendita vitalizia pagando l’intero onere.
Come funziona la prescrizione?
Il diritto di chiedere la rendita vitalizia, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore in sua sostituzione, è soggetto a prescrizione decennale. La prescrizione inizia a decorrere dalla data di scadenza del termine di prescrizione dei contributi non versati. Il termine di prescrizione dei contributi è variato nel tempo, passando dagli originari cinque anni ai dieci anni, per poi tornare a cinque anni con la legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il nuovo diritto del lavoratore
Il comma settimo dell’articolo 13 introduce un nuovo diritto, imprescrittibile, a favore del lavoratore. Questo diritto consente al lavoratore di chiedere la rendita vitalizia con onere a proprio carico, anche quando il diritto di richiederla in sostituzione del datore di lavoro sia prescritto.
Come richiedere la rendita vitalizia
Le richieste di costituzione della rendita vitalizia devono essere presentate all’INPS. L’Istituto dovrà valutare la sussistenza o meno della prescrizione del diritto di richiederla in sostituzione del datore di lavoro. Se il diritto non è prescritto, l’istanza sarà esaminata nel merito. Se il diritto è prescritto, l’istanza sarà accolta ai sensi del comma settimo, con onere a carico del lavoratore.
Domande e ricorsi pendenti
Le novità introdotte dalla circolare n. 48/2025 si applicano anche a tutte le domande di rendita vitalizia e ai ricorsi presentati prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024 e ancora pendenti.
Conclusioni
Le modifiche alla disciplina della rendita vitalizia rappresentano un’importante novità per i lavoratori che si trovano nella situazione di avere contributi non versati dal datore di lavoro. La possibilità di ottenere la rendita vitalizia con onere a proprio carico, anche in caso di prescrizione del diritto di richiederla in sostituzione del datore di lavoro, rappresenta una forma di tutela aggiuntiva per i lavoratori.