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    Home » Servizi di vigilanza all’estero
    Informazioni utili vigilanza privata

    Servizi di vigilanza all’estero

    Leucio BianchiBy Leucio Bianchi05/09/2023Nessun commento6 Mins Read
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    Servizi di vigilanza all' estero, la foto mostra una guardia giurata di spalle
    Servizi di vigilanza all' estero
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    Impiego all’estero della Vigilanza Privata, impresa e sindacato chiedono il riavvio dell’iter parlamentare per entrare in un mercato da 250 miliardi (fonti ONU). 

    Indice dei contenuti

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    • Le proposte di legge in un settore in piena crisi:
    •  Il contenuto dei testi unificati:
      • I 9 articoli in buona sostanza trattano:

    Le proposte di legge in un settore in piena crisi:

    Era l’ormai lontano 2018, quando venne composta la Commissione Consultiva Centrale per le modifiche all’art. 134 del TULPS, su impulso del governo giallo/verde ed il Ministero era tenuto dall’On. Matteo Salvini e come Sottosegretario l’On. Nicola Molteni, e quindi saldamente in mano al partito politico della Lega.

    Durante l’apertura dei lavori, su impulso di una delle associazioni datoriali, ma con evidente interesse anche per le altre, si iniziò a parlare di servizi di vigilanza a tutela dei beni e del personale presso i siti delle aziende private italiane che avevano interessi all’estero.

    In quella sede, fu rilanciata la proposta di normare gli aspetti legislativi necessari affinché il mercato potesse finalmente aprirsi alle aziende di sicurezza italiane, che nel mercato nazionale erano impantanate dal rinnovo del CCNL e dalla profonda crisi del settore, in evidenti difficoltà per le motivazioni che non staremo ora a ricordare dato il precipuo interesse a far sì che si concluda in modo positivo questo passaggio epocale nel nostro settore, che darebbe ossigeno alle imprese e sbocchi interessanti alle risorse umane applicate al comparto sicurezza privata.

    Questo sentore prende corpo in altre forze politiche, sostanziandosi con la presentazione della proposta di legge C. 1830 (Galantino/Rossini) del 19 Novembre 2019, alla quale sarà abbinata la precedente del 29 Maggio dello stesso anno la numero C. 1869 (Belotti) e successivamente la n° C. 2695 (Pagani) del 5 Ottobre 2021, ma ancora ferme nonostante un composito ed esteso arco politico interessato ad avviare l’iter parlamentare.

    Considerato il periodo Covid-19 e le vicende politiche del paese, con le varie crisi di governo ed elezioni politiche, arriviamo finalmente al 2023 ancora in corso, dove si richiede di riprendere i lavori parlamentari per portare a casa l’apertura del mercato dei servizi resi all’estero.

    Ad oggi a difesa degli interessi nazionali all’estero, troviamo aziende americane, inglesi, francesi, israeliane e di molte altre nazionalità, che come molto intelligentemente viene fatto notare sono straniere, con concreto rischio di spionaggio industriale oltre che un vero danno economico ai competitors nazionali che potrebbero creare posti di lavoro e perché no ricchezza nazionale.

    Finalmente in data 11 Maggio 2022 è stato presentato un testo unificato, poi adottato il 18 maggio dello stesso anno, ma allo stato attuale è fermo.

     Il contenuto dei testi unificati:

    Il testo unificato si compone essenzialmente di 9 articoli accorpati alla proposta C. 1295 (Lollobrigida) con il seguente iter, tuttora in fase di esame presso apposita commissione per convertirla in legge ordinaria, attraverso i lavori della 1° Commissione Affari Costituzionali, che raccoglierà i pareri delle altre “sottocommissioni” che sono ben 7(omettiamo quali, ma sono reperibili sui siti internet della camera).

    I 9 articoli in buona sostanza trattano:

    1. Impiego: “ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell’area in cui l’impresa pubblica e/o privata opera.
    2. Requisiti; “richiesti alle GPG per poter operare in territorio estero in attività di protezione.
    3. Codice di Condotta, applicando il Documento di Montreaux (17 Settembre 2008) sulle buone prassi e gli obblighi giuridici degli stati, concernenti le operazioni condotte dalle società militari e di sicurezza private in situazioni di conflitto armato (PSMC), necessaria a dare ossatura normativa in attività transnazionali.
    4. Regolamento di servizio, fissazione delle modalità e svolgimento dei servizi di protezione.
    5. Disposizioni in materia di Giurisdizione, per eventuali reati commessi dagli operatori delle società di sicurezza privata.
    6. Uso delle armi, da parte di tali operatori.
    7. Comunicazioni con le autorità italiane ed estere
    8. Divieto di sostegno diretto o indiretto ad operazioni militari
    9. Creazione di un centro di comunicazione, tra gli operatori ed il supervisore del servizio di protezione – Senior Security Manager

    Da quanto emerge ed è auspicabile, in questi primi 9 articoli, le materie da trattare sono ampie e comprendono diverse discipline di diritto nazionale ed internazionale, senza contare cosa possa prefigurarsi in tema di formazione professionale e requisiti minimi di ingresso, sicuramente ci vorrà tempo ed attenzione.

    Il Documento di Montreaux, primo impianto di diritto internazionale:

    Tale documento vede luce nel 2006 sotto forma di prima stesura, su iniziativa del Governo Svizzero ed il Comitato Internazionale della Croce Rossa, definitivamente redatto il 17 Settembre 2008 con la partecipazione di esperti e funzionari di 17 paesi, poi passato al vaglio dell’Assemblea Generale dell’ONU.

    L’Italia lo sottoscrive nel 15 Giugno del 2009. Trattiamo velocemente questo aspetto, poiché nella proposta di legge unificata tra le varie rappresentate, c’è il suo esplicito richiamo all’articolo 3 NATO per distinguere la figura del mercenario da quello di operatore della sicurezza privata in ambito internazionale, il documento costituisce le basi del diritto internazionale affinché il labile confine tra le due figure (specialmente per quanto fatto ed accaduto nel passato), abbia efficaci “distinguo” pensati e delineati proprio per evitare che le due sfere di applicazione ipotizzate abbiano interferenze normative ed operative.

    Da qui anche la definizione di PMCs (private military company security), indica una struttura che opera in azioni di supporto alle operazioni sul campo quali, intelligence, addestramento e pianificazione nell’intervento diretto, distinguendole dalle MSCs che invece forniscono servizi di sicurezza quali scorta personale ed installazioni, senza intervento diretto. Il lettore deve comprendere che comunque queste distinzioni sono molto flebili, quando si parla di operazioni sul campo, pertanto tutto l’impianto normativo messo in piedi richiede una cautela ed attenzione di altissimo livello.

    Ripartenza della politica su richiesta delle associazioni:

    Tra le più attive, per ovvi motivi, le associazioni datoriali hanno richiesto al governo nel Febbraio del 2023, di poter avviare di nuovo l’iter parlamentare e delle varie commissioni affinché una volta varata la legge, le aziende potranno sottoscrivere contratti col pubblico e col privato ed impegnarsi a strutturarsi per questi servizi, dovendo poi confrontarsi con i sindacati per la fissazione dei principi cardine che porteranno ad una integrazione o stesura di un nuovo testo di CCNL per queste attività.

    Sicuramente, trovare personale idoneo ed all’altezza delle mansioni prefigurate e che abbia una formazione di tipo militare, potrebbe riaprire scenari che portano alla naturale individuazione dei candidati tra le file degli ex militari, probabile sua naturale ipotesi… ma aprirsi anche alla formazione di quelle risorse già in forza alle aziende.

    Bastasse considerare solo l’aspetto economico che tali implicazioni potrebbero portare nelle retribuzioni delle GPG inquadrate nelle MSCs che andranno ad operare in quei servizi. Però, preme ricordarlo, andranno in zone di guerra o politicamente sconvolte da lotte armate.

     

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