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    Home » Sorveglianza sanitaria
    Informazioni utili per i lavoratori

    Sorveglianza sanitaria

    Giorgia CostantinoBy Giorgia Costantino01/05/2023Updated:01/05/2023Nessun commento4 Mins Read
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    Sorveglianza sanitaria, l'immagine mostra un medico che esegue una visita medica di controllo.
    Sorveglianza sanitaria
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    Sorveglianza sanitaria, di cosa si tratta:

    La sorveglianza sanitaria si riferisce alla valutazione periodica della salute dei lavoratori che svolgono determinate attività lavorative, al fine di prevenire malattie professionali e garantire la loro sicurezza sul posto di lavoro.

    Questo processo coinvolge esami medici periodici e monitoraggio della salute, nonché l’identificazione tempestiva e la gestione delle patologie legate alla loro attività lavorativa.

    La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in molte professioni e viene regolamentata dalle leggi sulla salute e sicurezza sul lavoro.

    La Legge 81 del 9 aprile del 2008 conosciuta anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, all’articolo 41 prevede che il lavoratore possa richiedere la visita del medico competente. In gergo la richiesta da parte del lavoratore di essere sottoposto a visita dal medico aziendale viene definita “attivazione della sorveglianza sanitaria”.

    Indice dei contenuti

    Toggle
    • Cosa comprende la sorveglianza sanitaria:
      • Le visite mediche aziendali non possono essere svolte:
    • Il medico competente, effettuata la visita può accertare uno dei seguenti stati:
      • Se la sorveglianza sanitaria porta all’inidoneità permanente:
    • Le prescrizioni o limitazioni più frequenti della sorveglianza sanitaria

    Cosa comprende la sorveglianza sanitaria:

    La sorveglianza sanitaria comprende le seguenti visite mediche:

    • Preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
    • Periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
    • Su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
    • Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
    • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

    Le visite mediche aziendali non possono essere svolte:

    • In fase di pre-assunzione;
    • Per accertare uno stato di gravidanza;
    • Per tutti quei casi vietati dalla legge vigente.

    Il medico competente, effettuata la visita può accertare uno dei seguenti stati:

    • Idoneità;
    • Inidoneità temporanea;
    • Inidoneità permanente

    Per l’inidoneità temporanea sul certificato il medico dovrà specificare la durata di tale condizione.
    Se il lavoratore ritiene ingiusto il giudizio del medico competente potrà fare ricorso presso l’ASL-medicina del lavoro, o in una struttura denominata SPRESAL o SPISAL, che ha le stesse funzioni della medicina del lavoro.

    Se la sorveglianza sanitaria porta all’inidoneità permanente:

    L’inidoneità permanente alla mansione, può in alcuni e malaugurati casi portare al licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro, se lo stesso non ha una mansione a cui destinare il lavoratore divenuto inidoneo a quella attuale.

    Il licenziamento avviene in questo caso per giustificato motivo oggettivo dato dall’inidoneità a svolgere la mansione per cui il lavoratore era stato assunto.

    Resta però l’onere della prova a carico del datore di lavoro, ossia, il datore di lavoro deve comprovare senza alcun ragionevole dubbio che non esiste e non può neppure essere creata una mansione idonea al lavoratore che è nel frattempo divenuto inidoneo alla mansione per cui era stato assunto.

    La visita medica aziendale, alla base della sorveglianza sanitaria, è un elemento fondamentale per la salute dei lavoratori e la prevenzione di eventuali malattie professionali.
    Generalmente, se non sopraggiunge una richiesta da parte del lavoratore, viene svolta una volta ogni due anni, in alcuni casi anche ogni tre anni in base al regolamento aziendale. Il medico competente in particolari casi e per lavoratori con alcune mansioni specifiche può anche provvedere ad effettuare esami più approfonditi come un esame del sangue o delle urine, per quei lavoratori che per esempio guidano mezzi o manovrano macchinari, per l’accertare eventuale uso di stupefacenti.

    Il medico successivamente alla visita medica può anche valutare se assegnare al lavoratore delle limitazioni o delle prescrizioni.

    Le prescrizioni o limitazioni più frequenti della sorveglianza sanitaria

    • Limite di sollevamento pesi
    • Inidoneità allo svolgimento del lavoro notturno
    • Lavori con uso di scale e quindi in altezza
    • Non effettuare determinati movimenti
    • Cambiare posizione ad intervalli regolari

    Tendenzialmente queste prescrizioni non generano pericolo di licenziamento per il lavoratore, ma sono solo degli accorgimenti e in alcuni casi obblighi (come il limite al sollevamento pesi) che il datore di lavoro deve tenere presente per garantire al lavoratore il diritto a svolgere la propria attività lavorativa in sicurezza, nel rispetto delle norme e della salute del lavoratore.

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