A partire da questo mese verrà aumentato al 6% il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35.000€ e al 7% per i redditi fino a 25.000€ annui.
Vediamo come cambierà la busta paga e quanto impatterà realmente sugli stipendi dei lavoratori.
Un po’ di storia
L’idea di andare a tagliare i contributi previdenziali, ovvero la cosiddetta IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), non rappresenta affatto una novità.
Questa iniziativa vide infatti la luce per la prima volta sotto il governo Draghi, con la legge di bilancio 2022, e consisteva in uno sconto dello 0,8%, sull’aliquota contributiva che in condizioni normali è pari al 9,19% o 9,49%.
All’epoca lo sconto era uguale per tutti a patto di non superare un imponibile di 2.692€ mensili e durò da gennaio a giugno 2022.
Il secondo intervento del governo Draghi arrivò con l’articolo 20 del cosiddetto Decreto aiuti bis ed innalzò lo sconto dallo 0,8% al 2% per il periodo luglio-dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità.
Il governo Meloni ed il nuovo taglio del cuneo fiscale
Il nuovo governo nato dopo le consultazioni elettorali dello scorso 25 settembre, ha voluto continuare sulla strada tracciata dal predecessore ed ha aumentato lo sconto già con la prima legge di bilancio che è andato a varare.
Per il periodo gennaio-giugno 2023 lo sconto sull’aliquota è stato pari al 3% per le retribuzioni imponibili fino a 1923€ mensili mentre per l’imponibile compreso tra 1923 e 2692€ l’agevolazione è stata pari al 2%.
L’ultima novità riguarda appunto il periodo che va da luglio a dicembre 2023 e riguarda una vera e propria rivoluzione rispetto al passato.
Si passerà ad uno sconto sui contributi IVS del 6% o 7% a seconda della retribuzione imponibile.
Questa modifica è contenuta nell’articolo 39 del decreto legge 48/2023 meglio conosciuto come Decreto Lavoro.
Taglio del cuneo fiscale, facciamo due conti
Quanto risparmierà il lavoratore, sotto forma di tasse non pagate, per effetto del nuovo taglio del cuneo fiscale?
Prendiamo ad esempio un lavoratore che ha una retribuzione lorda di 1000€ per 13 mensilità e rientra dunque nello sconto del 7%: risparmio mensile 56€ circa per un totale nel periodo luglio-dicembre di circa 335€.
Vediamo invece quanto risparmierà chi rientra nello sconto IVS del 6%.
Prendiamo ad esempio un lavoratore che ha una retribuzione lorda di 2000€ per 13 mensilità: risparmio mensile 81€ circa per un totale nel periodo luglio-dicembre di circa 487€.
La differenza tra giugno e luglio
Attenzione però ad un dettaglio.
Come accennato prima, i lavoratori avevano già in busta paga un taglio del cuneo fiscale del 2 o del 3% nel periodo gennaio- giugno 2023.
Le cifre che abbiamo riportato negli esempi si riferiscono al risparmio relativo all’intero taglio del cuneo per il secondo semestre dell’anno (6 o 7%).
Quale sarà dunque la differenza tra la busta paga di giugno e quella di luglio?
Semplificando al massimo, se andiamo a parlare di cifre al netto, possiamo dire che nell’esempio dei 1000€ di retribuzione lorda, un lavoratore troverà al netto circa 30€ in più nel suo stipendio.
Le cifre raddoppiano nel secondo caso, ovvero 60€ netti in più per una retribuzione lorda di 2000€ mensili.
Precisazione sulla tredicesima
Per quanto riguarda la tredicesima c’è da fare una precisazione. L’articolo 39 del DL 48/2023 specifica che l’esonero sulla quota dei contributi “è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima”.
Cosa vuol dire in concreto? Semplicemente, per quanto riguarda la tredicesima mensilità permangono le regole stabilite per il periodo gennaio-giugno 2023 ovvero uno sconto del 3% per le retribuzioni imponibili fino a 1923€ mensili ed uno sconto del 2% per quelle comprese tra 1923 e 2692€.
Per approfondire l’argomento consigliamo di consultare il messaggio INPS numero 1932 del 24 maggio 2023.
Disposizioni per la quattordicesima
Per quanto riguarda la quattordicesima esiste una regola particolare che è contenuta nella circolare INPS n.7 dello scorso 24 gennaio.
Ai fini del computo per lo sconto sui contributi IVS, sarà infatti necessario sommare lo stipendio di giugno con l’importo della quattordicesima e solamente se la somma sarà inferiore ad una base imponibile di 2692€ si beneficerà dello sconto sulla tassazione del 6% oppure, se la somma sarà inferiore a 1923€ lo sconto sarà pari al 7%.
Riportiamo l’estratto contenuto al punto 3 della circolare:
“Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile”.