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    Home » TAR Lombardia: CCNL Vigilanza è adeguato
    Informazioni utili vigilanza privata

    TAR Lombardia: CCNL Vigilanza è adeguato

    Leucio BianchiBy Leucio Bianchi11/09/2023Updated:10/01/2024Nessun commento3 Mins Read
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    SENTENZA TRIBUNALE
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    Brutta notizia quella che è circolata qualche giorno fa (4 Settembre 2023), il TAR della Lombardia ha infatti approvato il ricorso presentato dall’azienda che si era vista recapitare un provvedimento straordinario da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Il TAR ha infatti disposto il ritorno ai parametri retributivi dell’appena rinnovato CCNL Vigilanza e Servizi fiduciari. In questo modo, le speranze dei lavoratori addetti ai servizi di receptionist e guardiania disarmata di avere una retribuzione più corposa, si sono infrante come onde sugli scogli, senza effetto positivo per chi si aspettava la notizia di vedere il ricorso rigettato.

     

    Le motivazioni della sentenza

    A quanto pare, quello di aver definito i parametri economici del CCNL Multiservizi da parte degli enti che proposero il primo grado di giudizio, formalmente non sono applicabili al trattamento economico di fatto retribuito. Secondo i giudici del TAR quello del Multiservizi, come l’azienda ha voluto rappresentare, non è il CCNL di riferimento poiché i propri dipendenti non svolgono mansioni che nella realtà potevano essere ricompresi nella sfera di applicazione dello stesso. Di fatto il 21 Dicembre 2022, con proprio atto, l’Ispettorato del Lavoro di Como-Lecco, intimava all’azienda di adeguarsi a quei parametri, chiedendo anche il versamento di circa 5,3 milioni di euro di adeguamento ai contributi previdenziali più altri 2,9 milioni di euro per somme aggiuntive previste dalla attuale legislazione per altri oneri, per un totale di 8,3 milioni, nonché altri 51,9 milioni per le medesime motivazioni e della stessa natura, che furono quantificati in seguito della diffida ricevuta dall’ INPS, dopo le ispezioni di metà Dicembre 2022.

     

    Il ricorso

    Nel ricorso presentato dall’azienda, si evidenziava la mancata osservazione dei principi di ragionevolezza ed imparzialità dell’azione amministrativa, nonché quello della libertà di iniziativa economica privata, sollevando anche un dubbio di giurisdizione nella controversia. I ricorrenti nelle loro motivazioni tra l’altro aggravarono il procedimento, definendo “deliberata” la crisi aziendale già in atto nel 2017 e poi ratificata dal consiglio dei soci nel 2021in piena pandemia. Non ultimo, la legittimità del CCNL applicato, ricordiamo essere il Vigilanza e Servizi Fiduciari, oltre che ad essere sottoscritto dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, è stato preso come riferimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come parametro di riferimento per l’aggiudicazione delle gare di appalto, con apposite tabelle. Forse per questo tale Ministero è stato il giocatore muto al tavolo.

     

    Tira e molla della giustizia italiana

    È ormai consolidato l’aspetto che tra un grado di giudizio e l’altro, si assiste a clamorosi ribaltamenti della situazione. Lo vediamo e leggiamo ogni giorno sugli organi di informazione e forse l’enfasi che l’intervento della magistratura ha generato, a seguito delle ispezioni INPS ed INAIL, avrebbe richiesto più prudenza nel doversi manifestare, poiché la caratteristica italica del ribaltone giudiziario si è nuovamente manifestata. Come sindacalista, credo che le leve siano altre ed andrebbero ricercate nelle more dello statuto della cooperativa, dove presunte irregolarità le stiamo vagliando da tempo e forse sono meritevoli di attenzione, ma si sa, gli atti prodotti potranno dirlo solo a distanza di tempo. Sui territori abbiamo riscontrato diverse irregolarità, dovute per esempio a procedure di cambio appalto che richiedevano armonizzazione contrattuale o nella sincera adesione alla cooperativa dei lavoratori coinvolti, solo per fare un esempio.

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