Nella vigilanza privata il termine dell’orario di lavoro o “fine turno” non ti libera automaticamente dai doveri di servizio. Se il cambio ritarda o scatta un allarme, la prestazione può proseguire per esigenze impreviste di sicurezza: rifiutare l’intervento espone a sanzioni fino al licenziamento. Segna tutto per iscritto, avvisa la centrale e contesta eventuali abusi per le vie sindacali e legali, ma non abbandonare il posto di lavoro.
Introduzione
Capita a tutti: smonti dal piantonamento o stai chiudendo il giro pattuglia e… arriva la chiamata su allarme, oppure il collega del cambio ritarda. Qui nasce l’errore più comune: pensare che “l’orario è finito, quindi io vado”. Non è così semplice nel settore della vigilanza, dove la tutela dei beni e la continuità del servizio pesano più dell’orologio. La legge sull’orario di lavoro consente deroghe in casi particolari e il CCNL Vigilanza Privata disciplina i casi di prolungamento del turno, indennità e recuperi di riposo. Sapere come muoverti, subito, è la differenza tra una seccatura a fine turno e un procedimento disciplinare.
Regola generale
La regola di base è chiara: 11 ore di riposo ogni 24 (riposo giornaliero) e 24 ore ogni 7 giorni (riposo settimanale). Ma il D.Lgs. 66/2003 permette deroghe via contrattazione collettiva per attività che richiedono continuità o interventi urgenti (come la vigilanza). Il CCNL recepisce questa logica: prevede il riposo giornaliero di 11 ore e, in casi motivati, consente deroghe temporanee e perfino il riposo lavorato. Tradotto: l’eccezione esiste, ma si paga e si recupera.
Casi particolari/deroghe
Se scatta un allarme a ridosso del fine turno o il collega non è ancora in postazione, non puoi abbandonare il servizio. Il CCNL stabilisce che il lavoratore “non potrà mai lasciare il proprio posto prima dell’arrivo del sostituto” e riconosce le maggiorazioni per straordinario. Nella prassi: avvisi subito la centrale operativa/organizzazione servizi, attendi istruzioni e completi le attività necessarie di tutela del bene. Tieni traccia scritta (turni, chiamate, eventi) per far valere straordinari e riposi.
Attenzione
Se rifiuti l’intervento urgente “perché il turno è finito”, rischi il licenziamento per insubordinazione. Una nota sentenza (Cass. n. 21361/2013) ha ritenuto legittimo il recesso verso un vigilante che disse no a un intervento d’urgenza poco prima di smontare. In quel contratto collettivo è prevista anche la finestra massima di 2 ore e 30 per la sostituzione: è un segnale forte di quanto conti la continuità del servizio. Oggi la regola è la stessa: emergenza = obbligo di collaborazione, con tutele economiche e di riposo.
Diritti, rischi, cosa fare subito
Avvisa e documenta: chiama centrale/organizzazione servizi; annota orari, ordini ricevuti, tempo extra e attività svolte.
Esegui l’intervento necessario: priorità alla sicurezza; non lasciare il posto senza cambio.
Chiedi il rientro economico: straordinari e eventuali riposi compensativi secondo CCNL/accordi di II livello.
Contrasta gli abusi: se gli “extra” diventano prassi, segnala per iscritto al tuo sindacalista e al responsabile aziendale
Conosci i tuoi limiti: la deroga esiste ma pretende recuperi e compensi; non è un “sempre reperibile” gratuito.

Domande frequenti
Posso andare via allo scadere del turno se il collega del cambio è in ritardo?
No. Nel settore della vigilanza vige il principio di continuità del servizio: il CCNL vieta di lasciare il posto prima dell’arrivo del sostituto. In attesa, maturi lo straordinario. Avvisa subito la centrale e registra orari ed eventi: ti serviranno per la busta paga e per eventuali contestazioni. Se i ritardi sono frequenti, segnalalo e chiedi un intervento organizzativo.
Se scatta un allarme a fine turno, posso rifiutare?
Il rifiuto è rischioso. La giurisprudenza ha confermato la legittimità del licenziamento per chi nega un intervento urgente a ridosso dello smonto, valorizzando la natura essenziale del servizio di vigilanza. Esegui l’intervento, poi chiedi compensi e recuperi secondo CCNL. Se ritieni ci siano abusi, contesta per iscritto con supporto sindacale.
Le deroghe ai riposi sono legali?
Sì, ma solo nei limiti e con le garanzie fissate da D.Lgs. 66/2003 e CCNL: motivazione, temporaneità, riposi compensativi e maggiorazioni. La contrattazione di secondo livello può definire modalità e tutele ulteriori (limiti, tempi di recupero, banca ore). Se la tua azienda applica deroghe senza recuperi o indennità, siamo davanti a una violazione da far valere.
Il CCNL prevede ancora le “2 ore e 30” per il cambio?
Quella finestra era presente nel CCNL applicabile all’epoca della sentenza indicata. Oggi il CCNL conferma il divieto di lasciare il posto senza sostituzione. In caso di dubbi, controlla il tuo accordo aziendale/territoriale (II livello) su limiti e recuperi.
Licenziamento per mancanza di radio e GAP: ne abbiamo parlato in questo articolo.



