Termine dell’orario di lavoro, gli errori da evitare per non incappare in sanzioni.
Il falso mito del turno terminato
Una errata valutazione che nasce dal fatto che non ci si sente vincolati, dopo che l’orario di lavoro è giunto alla sua naturale conclusione. Quando le lancette dell’orologio sono finalmente nel quadrante desiderato è difficile dover comprendere quanto sia rischioso il margine tra il torto e la ragione e ad oggi non si contano più gli episodi. Questo accade nel mondo della vigilanza privata sia quando parliamo di piantonamenti (il classico cambio che non arriva) sia quando l’attività di vigilanza saltuaria, ovvero il servizio di pattuglia, è quasi terminato e scatta un allarme. Quando ciò si verifica, tecnicamente, sta sorgendo uno stato di necessità operativa e non si è liberi di terminare il proprio turno come se niente fosse.
La sentenza
Era il lontano 2013 quando la suprema Corte di Cassazione depositò la sentenza n° 21361, rigettando il ricorso di una guardia particolare giurata di un’azienda fiorentina, licenziato per non essersi reso disponibile all’intervento su allarme passato dalla propria centrale operativa, configurando la giusta causa di insubordinazione che ricordiamo essere menzionata dall’art. 101 del CCNL tra le cause di licenziamento.
Nelle motivazioni date all’epoca, oltre ai riferimenti al decreto legislativo 66/2003 che tratta anche il carattere derogatorio alla norma contrattuale per comprovate esigenze a carattere di urgenza, quale può essere un intervento su allarme, venne citata la facoltà di richiedere ulteriori due ore e mezza se non si riceve il cambio in postazione, come previsto dal CCNL.
La previsione del CCNL sul termine dell’orario di lavoro
Le motivazioni di tale indirizzo, sono giustificate dal fatto che il lavoro della guardia giurata consiste nella sorveglianza dei beni mobili ed immobili di pubblico e privato e che la tutela di detti beni debba essere garantita anche a costo di derogare le norme sul riposo giornaliero e\o settimanale, se sorge una imprevedibile situazione di emergenza. Tale previsione è infatti contenuta nel contratto collettivo nazionale agli articoli 72 e 73.
Un consiglio finale
La situazione sopra descritta, ha dato il via anche ad episodi in cui l’abuso e la condotta vessatoria hanno confidato sulla scarsa pazienza del dipendente oggetto di continue richieste, dell’ultimo minuto. In questi casi è meglio recarsi dove richiesto o rendersi disponibili a proseguire la prestazione, segnalando poi l’accaduto se ciò dovesse ripetersi in maniera continua nelle opportune sedi. In sintesi è meglio ubbidire e poi agire anziché rifiutare di adempiere alle richieste della sala operativa.