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    Home » Social e video durante il servizio: cosa rischia davvero una guardia giurata
    Informazioni utili vigilanza privata

    Social e video durante il servizio: cosa rischia davvero una guardia giurata

    Alessandro CardinaleBy Alessandro Cardinale18/07/2026Updated:18/07/2026Nessun commento9 Mins Read
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    Video durante il servizio - rischi per la guardia giurata
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    Un balletto di pochi secondi, una diretta in cui si commenta un fatto, un’intervista improvvisata o una scenetta registrata davanti al sito da vigilare. Quello che può sembrare un contenuto innocuo rischia di trasformarsi nella prova di un comportamento sanzionabile a livello disciplinare.

    Il problema non è TikTok, Instagram o il video in sé. Ciò che conta è quel che la guardia giurata fa durante la registrazione e se, per realizzarla, trascura anche solo parzialmente il servizio assegnato.

    Indice dei contenuti

    Toggle
    • Perché un video durante il servizio può portare a una contestazione
    • Cosa prevede il CCNL della vigilanza privata
    • Il divieto di rilasciare dichiarazioni può essere scritto nelle consegne
    • Quando la guardia si registra volontariamente
    • Quando la guardia viene ripresa da un estraneo
    • Non tutti i video hanno la stessa gravità
    • Vale solo per le guardie giurate?
    • Cosa fare se arriva una contestazione disciplinare
    • FAQ
      • Pubblicare un video durante il servizio comporta automaticamente il licenziamento?
      • Una guardia giurata può essere sanzionata se viene ripresa da un’altra persona?
      • Durante una pausa è possibile registrare un video?
      • L’azienda può vietare di rilasciare interviste durante il servizio?
      • Cosa bisogna quando arriva una contestazione?
    • Conclusione

    Perché un video durante il servizio può portare a una contestazione

    L’articolo 2104 del Codice civile impone al lavoratore di svolgere la prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività e di rispettare le disposizioni impartite dal datore di lavoro.

    L’articolo 2105 vieta inoltre la divulgazione di informazioni relative all’organizzazione e ai metodi dell’impresa, mentre l’articolo 2106 stabilisce che l’inosservanza di questi obblighi può determinare l’applicazione di una sanzione proporzionata alla gravità della condotta. Le disposizioni sono consultabili nel Codice civile pubblicato su Brocardi.

    Un video pubblicato sui social può quindi fornire all’azienda elementi per contestare, ad esempio, una distrazione, un’inadempienza, la violazione di una disposizione ricevuta o la diffusione di informazioni riservate.

    Cosa prevede il CCNL della vigilanza privata

    Nel CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza l’articolo 101 impone al personale di osservare scrupolosamente i doveri inerenti alle proprie mansioni e di mantenere modi cortesi e corretti verso superiori, colleghi e pubblico.

    La disciplina contrattuale prevede, secondo la gravità del comportamento:

    • rimprovero verbale o scritto;
    • multa fino a 4 ore;
    • sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 6 giorni;
    • licenziamento per giusta causa nei casi più gravi.

    Tra le condotte disciplinarmente rilevanti sono richiamate l’esecuzione del lavoro senza la necessaria diligenza, la grave negligenza e l’omissione parziale del servizio. Il fatto che il contratto nazionale non utilizzi espressamente le parole “social” o “video” non rende privi di rischi i contenuti pubblicati: occorre infatti verificare se ciò che è stato fatto o detto durante la registrazione possa rientrare nel perimetro di un comportamento sanzionabile.

    Il divieto di rilasciare dichiarazioni può essere scritto nelle consegne

    Molti istituti di vigilanza prevedono espressamente il divieto di rilasciare interviste o dichiarazioni durante il servizio, salvo preventiva autorizzazione. Spesso è anche sancito un divieto assoluto di uso di strumenti tecnologici che possano distrarre la guardia giurata dal suo lavoro. Anche se non è espressamente previsto il divieto di registrare video durante il servizio, ciò non lo trasforma in un comportamento tollerato.

    Le disposizioni possono essere contenute:

    • nel codice disciplinare;
    • nel regolamento aziendale;
    • nelle consegne relative alla singola postazione;
    • nei protocolli concordati con il committente.

    Se il divieto è stato portato a conoscenza del personale, la partecipazione volontaria a un’intervista può essere contestata anche come inosservanza di una precisa disposizione aziendale. Il rischio aumenta quando la guardia parla in uniforme, davanti alla postazione o in un contesto che può far apparire le dichiarazioni come riconducibili all’istituto o al committente.

    Questo non significa che l’azienda possa impedire qualsiasi manifestazione del pensiero anche fuori dal lavoro. Il punto riguarda le dichiarazioni rilasciate durante il servizio, utilizzando tempo, uniforme, postazione o informazioni collegate all’attività lavorativa.

    Quando la guardia si registra volontariamente

    Il rischio disciplinare è più evidente quando il lavoratore posiziona il telefono, avvia una diretta, registra un balletto o realizza una scenetta durante il turno.

    In questi casi potrebbero essere contestati:

    • la distrazione dai compiti di vigilanza;
    • l’interruzione o l’esecuzione parziale della prestazione;
    • l’uso del telefono in violazione delle disposizioni aziendali;
    • il mancato rispetto degli ordini o delle consegne di servizio;
    • un comportamento incompatibile con la professionalità richiesta;
    • un danno concreto all’immagine dell’istituto o del committente.

    La situazione diventa ancora più delicata se nelle immagini compaiono armi, dotazioni, monitor, telecamere, accessi, targhe, turni, nominativi, procedure operative o sistemi di allarme.

    Anche la presenza di colleghi, clienti e utenti riconoscibili può violare il diritto alla protezione dei dati personali. Il Garante per la privacy ricorda inoltre che, una volta pubblicato online, un contenuto può essere salvato, rielaborato e diffuso anche fuori dal controllo di chi lo ha caricato (magari per altri scopi). Vademecum “Social Privacy” del Garante.

    Quando la guardia viene ripresa da un estraneo

    Essere ripresi senza averlo chiesto non costituisce automaticamente una mancanza disciplinare. Una guardia filmata mentre svolge correttamente il proprio lavoro non può essere considerata responsabile soltanto perché un’altra persona ha acceso una telecamera.

    Il problema può iniziare quando la guardia decide volontariamente di partecipare alla registrazione e:

    • si intrattiene a lungo davanti all’obiettivo;
    • rilascia dichiarazioni senza autorizzazione;
    • esprime opinioni sull’azienda, sul committente o sul servizio;
    • trascura o lascia la propria postazione;
    • accetta o scambia oggetti con estranei;
    • appone sulla divisa fregi non autorizzati;
    • si presta a scherzi, provocazioni o comportamenti poco professionali.

    Una risposta prudente e che mette al riparo da qualsiasi rischio può essere: “Mi dispiace, durante il servizio non posso partecipare o rilasciare dichiarazioni”.

    Se la persona, non contenta, interferisce con il servizio, è opportuno seguire alla lettera le disposizioni ricevute, avvisare la centrale operativa o il responsabile e, quando necessario, redigere una relazione.

    Non tutti i video hanno la stessa gravità

    Un’inquadratura di pochi secondi durante una pausa autorizzata non può essere valutata allo stesso modo di un’intervista prolungata mentre un accesso rimane incustodito. Anche durante la pausa, tuttavia, rimangono rilevanti eventuali obblighi di riservatezza e i possibili divieti relativi alle riprese presso la postazione.

    La sanzione non è mai automatica. Il principio di proporzionalità, previsto dall’articolo 2106 del Codice civile e generalmente ribadito dalla giurisprudenza, impone una valutazione concreta del comportamento.

    Contano soprattutto:

    • la durata della registrazione;
    • la tipologia e la delicatezza del servizio;
    • l’eventuale distrazione o allontanamento;
    • il contenuto e la diffusione del video;
    • le persone e le informazioni mostrate;
    • gli ordini di servizio violati;
    • le conseguenze per azienda e committente;
    • il grado di intenzionalità;
    • gli eventuali precedenti disciplinari.

    La professionalità e l’elevato grado di affidabilità richiesti alle guardie giurate possono rendere più severa la valutazione disciplinare, senza però escludere l’esame di tutte le circostanze del caso concreto. Se dal comportamento della guardia deriva una conseguenza sul servizio, ad esempio un accesso non autorizzato causato da una distrazione, la sanzione rischia di essere particolarmente grave.

    Vale solo per le guardie giurate?

    Anche chi lavora nella vigilanza “non armata” (come qualsiasi altro lavoratore) può mettersi nei guai con un video pubblicato sui social, soprattutto se durante la registrazione trascura il servizio, viola le disposizioni aziendali o diffonde informazioni riservate. Per le guardie giurate, però, il livello di attenzione deve essere ancora maggiore poiché, oltre al procedimento disciplinare dell’azienda, esiste anche l’autonomo potere disciplinare del Questore.

    Una condotta che incide sulla sicurezza, sull’affidabilità professionale o sul rispetto del regolamento di servizio può essere attenzionata dalla Questura e determinare una sospensione, anche per più giorni; nei casi più gravi possono essere disposti la sospensione immediata e il ritiro delle armi, fino alla possibile revoca del decreto di nomina da parte del Prefetto. Un video apparentemente innocuo può quindi produrre conseguenze non soltanto sullo stipendio con multe e sospensioni, ma anche sui titoli di polizia e sulla possibilità di continuare a esercitare la professione.

    Cosa fare se arriva una contestazione disciplinare

    La contestazione non equivale automaticamente a una condanna. Ricorda però che il datore di lavoro deve individuare in modo sufficientemente preciso i fatti addebitati e, di solito, un video pubblicato sui social gli mette a disposizione abbastanza materiale da poter sanzionare il lavoratore interessato.

    Il consiglio è quello di farsi assistere da un rappresentante sindacale ma anche il lavoratore deve fare la sua parte. È infatti importante conservare il video completo, i messaggi collegati e ogni elemento utile a ricostruire quanto accaduto. Pochi secondi estrapolati o montati da terzi potrebbero infatti fornire una rappresentazione incompleta del contesto.

    Per approfondire il tema dell’utilizzo delle immagini in ambito disciplinare, può essere utile leggere anche l’articolo sulle telecamere aziendali e sanzioni disciplinari.

    Video durante il servizio - una guardia giurata che rifiuta un’intervista
    Una guardia giurata che rifiuta di rilasciare dichiarazioni

    FAQ

    Pubblicare un video durante il servizio comporta automaticamente il licenziamento?

    No. La conseguenza dipende dalla gravità della condotta, dal servizio svolto, dalle disposizioni violate, dal contenuto pubblicato e dalle conseguenze concrete. Nei casi meno gravi può essere applicata una sanzione conservativa.

    Una guardia giurata può essere sanzionata se viene ripresa da un’altra persona?

    Non per il solo fatto di essere stata ripresa. La valutazione cambia se la guardia partecipa volontariamente alle riprese, trascura il servizio, rilascia dichiarazioni vietate o assume comportamenti poco professionali.

    Durante una pausa è possibile registrare un video?

    La pausa riduce il rischio legato alla distrazione dal servizio, ma non elimina automaticamente gli obblighi di riservatezza e gli eventuali divieti di effettuare riprese presso la postazione.

    L’azienda può vietare di rilasciare interviste durante il servizio?

    In linea generale può impartire disposizioni organizzative relative al servizio, all’uso dell’uniforme e ai rapporti con l’esterno. Il divieto può essere inserito nel regolamento, nel codice disciplinare, negli ordini di servizio o nelle consegne della singola postazione e deve essere adeguatamente portato a conoscenza del personale.

    Cosa bisogna quando arriva una contestazione?

    La soluzione migliore è sempre quella di essere ascoltati dall’azienda alla presenza di un rappresentante sindacale. Sconsigliamo fortemente di rispondere autonomamente in forma scritta. Ciò che deve fare il lavoratore è produrre tutto il materiale che potrebbe discolparlo in modo che il rappresentante sindacale possa aiutarlo al meglio (foto, relazioni, dichiarazioni di colleghi, ecc.).

    Conclusione

    Pubblicare un video durante il servizio non porta automaticamente al licenziamento, ma può fornire all’azienda la prova di una negligenza, dell’inosservanza delle disposizioni ricevute o di un comportamento incompatibile con le mansioni svolte.

    Per una guardia giurata la prudenza deve essere ancora maggiore. Dietro l’uniforme non c’è soltanto l’immagine personale del lavoratore, ma anche la sicurezza del servizio, del committente e delle persone affidate alla sua sorveglianza.

    Per restare aggiornato sulle notizie e sugli approfondimenti di UGL Sicurezza Civile, segui la pagina Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/UGLSC

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    Alessandro Cardinale
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    Svolge attività sindacale dal 2007, in particolare nel settore della vigilanza privata e della sicurezza. Dal 2020 ricopre il ruolo di responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Formazione della UGL Sicurezza Civile, curando progetti di divulgazione, formazione e informazione sindacale. La sua attività coniuga esperienza, competenza e una visione orientata all’innovazione, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza dei lavoratori e promuovere la crescita del settore.

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