DL 159 2025 e visita medica: il decreto sulla sicurezza sul lavoro introduce una novità pesante: la “visita medica mirata” quando c’è un ragionevole sospetto che il lavoratore abbia assunto alcol o stupefacenti per mansioni ad alto rischio. La visita entra a pieno titolo nella sorveglianza sanitaria, può avvenire prima o durante il turno ed è in orario di lavoro. Il decreto nasce in un contesto in cui restiamo stabilmente oltre i 1.000 morti sul lavoro l’anno, ma apre anche problemi di privacy, possibili abusi e “etichettamento” dei lavoratori.
DL 159 2025 visita medica: le novità principali
Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) interviene sul D.Lgs. 81/2008, in particolare sull’art. 41 sulla sorveglianza sanitaria.
Per te che lavori (settore privato o pubblico, vigilanza, edilizia, industria, ecc.) le novità chiave sono tre:
- le visite mediche sono da computare nell’orario di lavoro (ad eccezione di quelle pre-assuntive);
viene spinta la promozione della prevenzione oncologica;
si introduce una nuova visita medica “mirata” (lettera e-quater) in caso di ragionevole sospetto di uso di alcol o stupefacenti per attività ad elevato rischio, individuate dalla normativa su alcol e droghe.
Ad oggi, il decreto è già in vigore ma ancora da convertire in legge: in Parlamento possono arrivare modifiche, anche su questo punto. Vale per tutto il territorio nazionale; la declinazione concreta passa però da medico competente, RLS e CCNL di settore (verifica sempre il tuo contratto e regolamento aziendale).
Sospetto di alcol o droghe: quando può scattare la visita medica
La novità più discussa è la visita aggiuntiva che scatta quando c’è un “ragionevole motivo” per ritenere che il lavoratore sia sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti/psicotrope, solo se svolge attività a elevato rischio di infortuni. Attenzione: anche i colleghi possono segnalare situazioni anomale all’azienda.
Parliamo di mansioni in cui un errore può fare danni seri: edilizia in quota, guida mezzi pesanti, ambienti confinati, alcune mansioni di vigilanza armata o in siti sensibili, ecc., come individuate da leggi e accordi tecnici.
Punti fermi da tenere a mente:
non è un test “a piacere”: serve un sospetto fondato, non l’antipatia del capo;
la valutazione sanitaria è in capo al medico competente, non al preposto che si improvvisa poliziotto;
la visita può svolgersi prima o durante il turno e rientra nell’orario di lavoro.
Nella pratica, per mandarti a visita il datore di lavoro (o il preposto) dovrà attivare il medico competente, che deciderà tempi e modalità nel rispetto di Statuto dei lavoratori e privacy. Se qualcuno immagina tamponi fai-da-te in corridoio, sta già andando fuori strada.
Tra sicurezza e diritti: dove si gioca la partita
Il contesto è pesante: negli ultimi anni le denunce di infortunio con esito mortale hanno superato quota 1.000 all’anno, con picchi in edilizia, logistica e industria.
Da questo punto di vista, il decreto prova a rafforzare i controlli anche sulle condizioni psicofisiche. Il problema è evitare lo spostamento del focus: dalla prevenzione vera (organizzazione del lavoro, DPI, formazione, ispezioni) al lavoratore visto solo come “colpevole potenziale”.
Per chi lavora il punto delicato è doppio:
Privacy e dignità – si parla di dati sanitari sensibili. Vanno trattati solo da chi è autorizzato (medico competente, struttura sanitaria), per il tempo strettamente necessario e con finalità chiare.
Etichettamento – se in reparto sanno che “Tizio è stato mandato a visita per sospetto droghe”, lo stigma rimane anche se l’esito è negativo. Qui RLS, RSU e sindacato devono pretendere procedure garantiste, anonimizzazione dove possibile e divieto di “gossip sanitario”.
Cosa puoi pretendere in azienda
In attesa della conversione in legge e di eventuali linee guida, puoi già agire su vari fronti molto concreti:
Procedure scritte
Pretendi che la procedura per attivare la visita “per sospetto” sia formalizzata: chi può segnalare, chi decide, come si documenta il sospetto, come avviene la convocazione, chi gestisce i dati. Se resta tutto “orale”, gli abusi sono dietro l’angolo.Ruolo centrale del medico competente
Il preposto o il responsabile non possono sostituirsi al medico. Possono segnalare una situazione di rischio, ma è il medico competente che valuta se, come e quando visitare il lavoratore. Qualsiasi “diagnosi da corridoio” va respinta.Coinvolgimento RLS
L’RLS ha diritto di essere consultato su misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria. La nuova visita rientra in pieno nel perimetro: vanno discussi criteri, tutela dei dati, impatto organizzativo.Nessuna discriminazione
Provvedimenti disciplinari o gestionali non possono basarsi sul semplice “sospetto” ma su fatti e, se previsto, sugli esiti degli accertamenti. Se iniziano a colpire sempre gli stessi lavoratori “scomodi”, il problema non è sanitario ma sindacale.
Per settori come la vigilanza privata, dove si gestiscono armi, valori e siti sensibili, lo strumento può diventare molto invasivo. Qui è obbligatorio pretendere accordi chiari a livello aziendale o territoriale, per evitare che la tutela della sicurezza diventi un’arma disciplinare a senso unico.
PUNTI CHIAVE
La nuova visita medica e-quater scatta solo in caso di ragionevole sospetto di uso di alcol/droghe per attività ad alto rischio, decisa e gestita dal medico competente.
Il tempo necessario alle visite di sorveglianza sanitaria (tranne le preassuntive) rientra nell’orario di lavoro e va retribuito come tale.
Senza procedure chiare, il rischio è l’abuso: controlli “a sentimento”, violazioni della privacy e stigma verso chi viene mandato a visita.
Lavoratori, RLS e sindacato devono pretendere regole scritte, tutela dei dati sanitari e nessuna discriminazione sulla base del solo sospetto.
Il DL 159 2025 è in vigore ma ancora da convertire in legge

Domande frequenti (FAQ)
La visita medica per sospetto uso di alcol o droghe può scattare in qualsiasi lavoro?
No. Il DL 159 2025 limita questa visita alle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni, individuate dalla normativa su alcol e stupefacenti. Non parliamo dell’ufficio generico, ma di mansioni dove un errore può causare danni gravi a te o ad altri. L’elenco concreto va chiesto a medico competente e RLS. Se l’azienda “allarga” l’ambito oltre quanto previsto dalle norme, quello è terreno di contestazione sindacale.
Il datore di lavoro può mandarmi a visita solo perché non gli sto simpatico?
No, non dovrebbe. La legge parla di ragionevole motivo: servono elementi oggettivi (comportamenti incoerenti, incidenti, segnali evidenti), non il semplice conflitto personale. Questo non impedisce abusi, ma diventano fondamentali:
la procedura scritta che obbliga a motivare la richiesta;
il filtro del medico competente;
l’intervento di RLS e sindacato, che possono contestare usi distorti dello strumento.
Se sospetti un abuso, documenta tutto e fatti assistere prima di firmare qualunque dichiarazione.
Il tempo della visita è pagato? E se la faccio fuori orario?
Il decreto chiarisce che gli accertamenti di sorveglianza sanitaria, escluse le visite preassuntive, sono computati nell’orario di lavoro. Tradotto: se la visita si fa durante il turno, quel tempo è retribuito normalmente. Se invece ti fissano la visita fuori orario, entrano in gioco straordinari, trasferte, reperibilità, a seconda del tuo CCNL e degli accordi aziendali. In ogni caso, non è accettabile che la nuova visita “per sospetto” diventi tempo perso a carico tuo: serve una posizione chiara del sindacato in sede di confronto.
Cosa rischio se mi rifiuto di sottopormi alla visita medica?
In generale, il D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo del lavoratore di sottoporsi ai controlli sanitari previsti. Il rifiuto immotivato può essere considerato inadempimento disciplinare e, nei casi più gravi, incidere sul rapporto di lavoro. Detto questo, se la procedura è viziata (mansione non a rischio, nessun sospetto reale, violazioni della privacy), non può ricadere tutto su di te. Prima di un rifiuto secco, è fondamentale farsi assistere da un sindacato o da un legale per valutare rischi e strategie.
La regola vale anche per guardie giurate e vigilanza privata?
Sì, se la mansione rientra tra le attività ad elevato rischio. Una GPG armata, un addetto al trasporto valori o in siti sensibili rientra facilmente in quelle attività dove l’idoneità psicofisica è essenziale. In questi contesti la nuova visita può avere impatti forti su turni, responsabilità e disciplina. Per questo nel comparto vigilanza privata/servizi di sicurezza è cruciale pretendere accordi chiari e scritti, con regole trasparenti, garanzie sulla gestione dei dati e divieto di usare la visita come strumento per colpire lavoratori “scomodi”.
Questa normativa è già definitiva o può cambiare?
Il DL 159 2025 è un decreto-legge: è già in vigore, ma deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. In quel passaggio possono arrivare emendamenti, correzioni, limature, anche sulla parte di sorveglianza sanitaria. Inoltre, molte novità richiedono decreti attuativi e accordi tecnici. Finché il quadro non è completato, è giusto considerare questa disciplina in evoluzione e seguirne da vicino gli sviluppi tramite sindacato e RLS.
Per saperne di più:
DL 159/2025: novità su sorveglianza sanitaria e sospetto uso di alcol o stupefacenti – PuntoSicuro
Approfondimento tecnico sulle modifiche all’art. 41 D.Lgs. 81/2008, con focus su sorveglianza sanitaria e nuova visita “e-quater”.
Quali sono le figura aziendali coinvolte nel trattamento dei dati personali? Ne abbiamo parlato in questo articolo.



