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    Home » Whistleblowing e segnalazione degli illeciti
    Informazioni utili per i lavoratori

    Whistleblowing e segnalazione degli illeciti

    Giorgia CostantinoBy Giorgia Costantino12/06/2023Updated:12/06/2023Nessun commento4 Mins Read
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    ”Whistleblowing”, che letteralmente significa denuncia di irregolarità, ma si può anche tradurre come “soffiata” è il termine per identificare la segnalazione di un illecito.

    Attualmente, il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/01 comprende diversi tipi di reato, tra cui, a titolo esemplificativo:

    • Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
    • Delitti informatici e trattamento illecito di dati
    • Delitti di criminalità organizzata
    • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio

    Le aziende possono tutelarsi dall’incorrere in responsabilità derivanti da questi tipi di reato adottando il Modello Organizzativo e di Gestione 231.

    Tale Modello, comprende una serie di procedure per fare in modo che l’azienda non incorra in reati di tipo penale. Tali protocolli sono:

    • il Codice Etico;
    • Il sistema disciplinare;
    • L’OdV – Organismo di Vigilanza;
    • Procedure specifiche per le aree sensibili al rischio di reato.

    L’ANAC (Autorità nazionale anti-corruzione) fino ad oggi aveva già messo a disposizione sul proprio sito una piattaforma apposita per le segnalazioni anonime riservate agli enti pubblici e aziende fornitrici.

    Indice dei contenuti

    Toggle
    • Cosa cambia col Decreto Legislativo 24 del 2023?
    • Whistleblowing per le aziende con meno e più di 50 dipendenti
    • Whistleblowing nelle aziende con piu di 249 dipendenti
    • Whistleblowing in sintesi

    Cosa cambia col Decreto Legislativo 24 del 2023?

    Tale decreto allarga il perimetro della disciplina riferita alla segnalazione degli illeciti, a protezione delle persone che decidono di segnalarli, sia in aziende pubbliche che private. Tende a proteggere principalmente dipendenti, collaboratori e consulenti che venendo a conoscenza di un reato commesso tra quelli previsti dal D. Lgs. 231 intendano segnalarli senza incorrere in alcun tipo di ripercussioni o ritorsioni.

    In base a questo decreto, che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, la disciplina si allarga anche alle aziende con una media di almeno 50 dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) e obbliga le aziende pubbliche e private ad istituire dei canali di segnalazione sicuri e che proteggano la privacy del segnalante così che non possa avere nessun tipo di ripercussione dal punto di vista lavorativo (demansionamento, cambio di mansioni ingiustificato, trasferimento, sospensione, mancato rinnovo di un contratto, licenziamento, interruzione del rapporto di collaborazione, eccetera…), con sistemi digitali di crittografia sia dei nomi delle persone che segnalano sia dei documenti correlati alla segnalazione.

    Whistleblowing per le aziende con meno e più di 50 dipendenti

    Nelle aziende con meno di 50 dipendenti, le segnalazioni potranno essere solamente interne, mentre in quelle dai 50 dipendenti in su potranno essere sia interne che esterne.

    Whistleblowing nelle aziende con piu di 249 dipendenti

    I datori di lavoro con più di 249 dipendenti dovranno adeguarsi alla nuova normativa entro il 15 luglio 2023, verrà concesso più tempo ai datori di lavoro con almeno 50 dipendenti che potranno adeguarsi alla nuova norma entro il 17 dicembre 2023.

    I datori di lavoro avranno anche l’obbligo di informare in modo chiaro ed eventualmente di esporre in un luogo visibile a tutti i lavoratori e collaboratori esterni la procedura per poter effettuare segnalazioni di illeciti, che ricordiamo dovrà garantire la protezione della privacy del segnalante e l’anonimato.

    Gli illeciti non dovranno riguardare, ovviamente, situazioni personali tra lavoratore o datore di lavoro che riguardino il rapporto di lavoro a livello individuale, ma dovranno essere illeciti rilevanti e il decreto legislativo specifica anche quali sono tali illeciti sono ammessi per il whistleblowing:

    • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
    • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
    • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali
    • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
    • atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

    Whistleblowing in sintesi

    Riassumendo il lavoratore, collaboratore esterno, consulente che viene a conoscenza di illeciti commessi nell’azienda per cui lavora, o con cui collabora, dovrà essere tutelato nell’ambito della segnalazione.

    Il whistleblowing si potrà effettuare tramite canali appositamente messi a disposizione che dovranno garantire la tutela della privacy e l’anonimato del segnalante.

    Questo anche per le aziende con 50 dipendenti, che finora non avevano obblighi in tal senso.

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